Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33789/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi prospettano censure principali: per Francesco Nirta si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della componente pecuniaria della pena (art. 81, comma 2 c.p.; art. 132 c.p.; art. 627 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello abbia superato il limite massimo triplo previsto per l'aumento a titolo di continuazione e non abbia adeguatamente motivato l'entità degli aumenti (richiamo alla giurisprudenza sulle esigenze di motivazione rafforzata, sentenza Pizzone). Per Lorenzo Bolognino la doglianza riguarda la determinazione della pena (violazione del vincolo di rinvio, applicazione del massimo edittale e mancata motivazione sugli aumenti per continuazione). Per Domenico Perre sono dedotte (i) violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilità, con la richiesta di applicare la motivazione rafforzata dovendo riformare un'assoluzione di primo grado, criticando la valutazione degli elementi probatori (assenza di riscontri nelle intercettazioni, rilievo di un appunto manoscritto); (ii) censure analoghe riguardo al trattamento sanzionatorio e agli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso di Lorenzo Bolognino manifestamente infondato e inammissibile. Ha respinto come inammissibile anche il ricorso di Domenico Perre, ritenendo che le censure attengano a valutazioni probatorie riservate al giudice di merito e che la motivazione della Corte d'appello sia coerente e adeguata anche alla luce dell'esigenza di "motivazione rafforzata". Quanto a Francesco Nirta, la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla componente pecuniaria: ha constatato un errore materiale nel calcolo dell'aumento per continuazione (il triplo di €16.000 è €48.000) e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla multa, rideterminando la sanzione pecuniaria definitiva in €32.000 (cioè €48.000 ridotti di un terzo per il rito). Il resto del ricorso di Nirta è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi respinto. In sintesi: confermate in gran parte le statuizioni di merito eccetto la correzione della componente pecuniaria a favore di Nirta.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 286/1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)

    art. 12, commi 1, 3 e 3-bis; richiamo al comma 3-quater

    Le disposizioni citate configurano aggravanti "privilegiate" e stabiliscono un ordine di applicazione delle circostanze; i giudici del merito devono partire dalla pena minima edittale vigente all'epoca dei fatti e applicare successivamente gli aumenti previsti per le aggravanti, quindi valutare eventuali attenuanti.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)

    L'aumento per continuazione sulla componente pecuniaria non può superare il triplo della pena pecuniaria determinata dopo l'applicazione delle circostanze; la Cassazione ha verificato e corretto un errore materiale quando l'aumento disposto dal giudice di merito eccede tale limite.

  • art. 132 cod. pen. (cumulo giuridico e determinazione della pena)

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; utilizzato per verificare la corretta applicazione dei parametri di commisurazione.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (ricorso per cassazione)

    art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento formale alle norme processuali che disciplinano il ricorso in Cassazione; le censure che si sostanziano in mera rivalutazione della prova sono inammissibili per limiti di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 61-bis cod. pen. (reati transnazionali / aggravante)

    art. 4 legge n. 146/2006, oggi art. 61-bis cod. pen.

    Considerata quale aggravante concorrente con altre previste dall'art. 12 d.lgs. 286/1998; incide sulla determinazione della pena base e sugli aumenti successivi.

  • d.l. 14/09/2004 n. 241, art. 1-ter, conv. L. 271/2004

    art. 1-ter decreto-legge 14/09/2004 n. 241, convertito dalla legge 12/11/2004 n. 271

    Norma richiamata per spiegare la cornice normativa vigente all'epoca dei fatti che ha inciso sulla determinazione del minimo edittale e del massimo della pena.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiami)

    Sez. U, n. 40982/2018; Sez. 1, n. 27349/2021; Sez. U, n. 42414/2021; sentenza Pizzone 24/06/2021

    Casi richiamati per i principi: configurazione delle aggravanti di cui all'art. 12 come circostanze di reato di pericolo; ordine di applicazione delle circostanze (comma 3-quater); limiti al bilanciamento tra aggravanti privilegiate e attenuanti; esigenza di motivazione specifica e rafforzata quando si riforma un'assoluzione.

Massime di principio

  • L'aumento per continuazione applicabile alla componente pecuniaria non può eccedere il triplo della pena pecuniaria determinata dopo l'applicazione delle circostanze: se il calcolo del giudice di merito viola questo limite, la Cassazione può correggere direttamente l'errore, anche senza rinvio, quando l'errore è materiale e manifesto.
  • Nei casi di aggravanti "privilegiate" (come quelle dell'art. 12 d.lgs. 286/1998) il giudice deve rispettare l'ordine di applicazione delle circostanze: determinare la pena a partire dalla pena minima vigente, applicare gli aumenti per aggravanti e solo dopo operare il bilanciamento con eventuali attenuanti generiche nei limiti consentiti.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e la prova come un giudice di merito: i motivi che prospettano una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili; le critiche alla valutazione della prova sono ammissibili solo se volte a dimostrare vizi della motivazione che incidono sulla legittimità della decisione.
  • Quando la Cassazione annulla una condanna per vizi di calcolo o errori manifesti nella determinazione della pena, può rideterminare la sanzione direttamente senza rinvio se la correzione è consequenziale e non richiede ulteriore accertamento di fatto.
  • Per riformare un'assoluzione di primo grado il giudice d'appello deve fornire una motivazione "rafforzata" con argomentazioni persuasive maggiormente dettagliate; tuttavia, la Cassazione controlla la coerenza e la logicità della motivazione e non sostituisce la propria valutazione probatoria a quella del merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.