Cassazione Penale, Sentenza n. 16948/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per somministrazione di diossido di carbonio al cavallo in gara (fatto del 28/04/2013). I mezzi di doglianza erano: 1) presunta prescrizione del reato (scaduta il 28/10/2020); 2) violazione del contraddittorio e nullità delle prime verifiche analitiche per mancato avviso alla difesa; utilizzabilità delle seconde analisi contestata per notifica insufficiente; 3) inutilizzabilità delle analisi perché svolte da ente privato anziché pubblico e mancanza di prova dell'idoneità della sostanza a migliorare la prestazione dell'animale; 4) insufficiente elemento di prova per attribuire la condotta all'imputato, essendo indimostrata la esclusiva disponibilità del cavallo in capo al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che i motivi costituivano mera ripetizione di censure già svolte in appello e debitamente valutate dalla Corte territoriale. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dell'appello su tutte le questioni: non necessità di avviso per analisi svolte in accertamenti amministrativi; comunicazione tempestiva delle seconde analisi presso il Centro antidoping UNIRE; eventuale nullità relativa alle garanzie difensive sarebbe nullità generale non proponibile per la prima volta in appello; prova della somministrazione di sostanza alterante (bicarbonato) ritenuta acquisita sulla base dei valori emersi e della relazione tecnica, della mancanza di giustificazione terapeutica, del tempo di somministrazione e della disponibilità dell'imputato sul cavallo. Conseguentemente la sentenza di condanna è di fatto confermata, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 1
Invocata dal ricorrente in relazione alle garanzie procedurali nelle analisi antidoping; la Corte ha ritenuto che l'art. 1 non impedisce l'utilizzabilità delle analisi svolte nell'ambito di accertamenti amministrativi e che le contestazioni procedurali erano già valutate e rigettate in appello
codice di procedura penale, art. 220
Richiamato dal ricorrente sul tema del contraddittorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza reiterata e ha osservato che, per le analisi effettuate in ambito amministrativo, non è necessaria la stessa forma di notifica prevista per accertamenti giudiziari
codice di procedura penale, art. 191
Richiamato in relazione alla utilizzabilità di accertamenti tecnici; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'irregolarità delle analisi, avendo la Corte territoriale valutato la attendibilità del compendio probatorio
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La Corte ha richiamato la disposizione sulla nullità di ordine generale, osservando che una nullità di tale natura non poteva essere proposta per la prima volta in appello e che, comunque, la Corte territoriale aveva ritenuto regolare la comunicazione delle seconde analisi
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a ripetere genericamente censure già proposte e valutate in grado d'appello senza sviluppare nuove questioni di diritto o errori logici nella motivazione
- Le nullità di ordine generale (es. violazioni gravi delle garanzie difensive) devono essere sollevate tempestivamente: sollevarle per la prima volta in appello può comportare l'inammissibilità della relativa doglianza in Cassazione
- Accertamenti analitici svolti nell'ambito di procedimenti amministrativi possono non richiedere le stesse formalità di notifica previste per accertamenti giudiziari; l'assenza di un avviso formale non rende automaticamente inutilizzabili i risultati se la Corte territoriale ha ritenuto le comunicazioni sufficienti
- Analisi eseguite da laboratori privati possono essere ritenute utilizzabili se accompagnate da documentazione tecnica attendibile e se la catena probatoria è congruamente valutata dal giudice; la mera contestazione della natura privata del laboratorio non è sufficiente a escluderne l'efficacia probatoria
- La contestazione della prescrizione va proposta e sviluppata tempestivamente e in modo specifico; se il ricorso è dichiarato inammissibile per altri motivi, il dubbio su prescrizione può restare inespresso
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