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Ordinanza

Ordinanza n. 943/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto di archiviazione della pratica P-CO/L/Q/2026/100205, notificato alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 23.04.2026, con il quale veniva archiviata la istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato prot. P CO/L/Q/2026/100205; - del Decreto di archiviazione della pratica P-CO/L/Q/2026/100206, notificato alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 23.04.2026, con il quale veniva archiviata la istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato P-CO/L/Q/2026/100206; - del Decreto di archiviazione della pratica P-CO/L/Q/2026/100207, notificato alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 23.04.2026, con il quale veniva archiviata la istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato P P-CO/L/Q/2026/100207; - del Decreto di archiviazione della pratica P-CO/L/Q/2026/100208, notificato alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 23.04.2026, con il quale veniva archiviata la istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato prot. P CO/L/Q/2026/100208; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202602543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro decreti di archiviazione di istanze per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato quattro decreti, notificati il 23 aprile 2026, con i quali la Prefettura di Como aveva archiviato altrettante istanze per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'archiviazione o revoca era stata giustificata con la mancata definizione di precedenti istanze, per cause imputabili al datore di lavoro. La ricorrente ha contestato tale motivazione, ritenendola generica e contraddetta dalla documentazione prodotta, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, che le avrebbe impedito di fornire chiarimenti e il proprio apporto partecipativo.

La decisione

Il TAR, dopo aver ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare. A un primo sommario esame ha ravvisato sufficienti elementi di fondatezza, poiché la motivazione dei provvedimenti appariva generica: l'Amministrazione non aveva individuato quali, tra le numerose istanze precedentemente presentate, non fossero state definite. Inoltre, la motivazione sembrava smentita dalla documentazione depositata dalla società. Il TAR ha rilevato anche che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca aveva impedito alla ricorrente di partecipare e di fornire i chiarimenti necessari. Ha quindi sospeso i provvedimenti impugnati e ordinato alla Prefettura di Como di riesaminare le posizioni in contraddittorio con la società, concludendo i procedimenti mediante provvedimenti espressi entro il 30 settembre 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 novembre 2026; le spese della fase sono state rinviate al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale; il giudice ha adottato la sospensione degli atti e una misura di riesame con fissazione di un termine per la conclusione dei procedimenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione di un provvedimento di archiviazione o revoca è prima facie carente quando richiama genericamente la mancata definizione di precedenti istanze senza individuare puntualmente quali procedimenti siano rimasti incompiuti e per quali ragioni.
  • La documentazione prodotta dal destinatario può evidenziare, già nella fase cautelare, il contrasto tra la motivazione dell'atto e la situazione fattuale, rendendo sussistenti sufficienti elementi di fondatezza per la sospensione del provvedimento.
  • Quando l'Amministrazione intende revocare o archiviare una posizione procedimentale per circostanze imputate al privato, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento può impedire l'apporto partecipativo e i chiarimenti necessari, giustificando l'ordine di riesame in contraddittorio.
  • La sospensione cautelare di provvedimenti amministrativi può essere accompagnata dall'ordine all'Amministrazione di riesaminare la posizione e concludere il procedimento con provvedimento espresso entro un termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di istruttoria

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