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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03229/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

Un cliente aveva convenuto una banca chiedendo l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi informativi nella stipulazione e nell'esecuzione di operazioni di acquisto di titoli Cirio, con riferimento a un rapporto di deposito e a un ordine di acquisto del 2001 per un controvalore di 50.000 euro. In primo grado la domanda era stata riqualificata come azione di responsabilità contrattuale/inadempimento degli obblighi di informazione dell'intermediario finanziario e accolta, con risoluzione del contratto di acquisto e condanna della banca alla restituzione di quanto investito, detratte le cedole riscosse. La banca ha proposto appello, respinto, e quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inadempiuti gli obblighi informativi; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere attribuito valore probatorio decisivo a elementi che sarebbero stati invece liberamente valutabili; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'asserita comunicazione della banca con cui la cliente avrebbe confermato di aver ricevuto informazioni adeguate e di voler comunque mantenere l'investimento; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in punto spese. La banca sosteneva in sostanza di avere adempiuto agli obblighi di profilatura e di informazione, e che la cliente avesse comunque consapevolmente deciso di investire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, e comunque perché la corte d'appello aveva correttamente applicato la disciplina degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario e del relativo riparto dell'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per il regime della doppia conforme sia perché il fatto dedotto non era scrutinabile nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel caso concreto. Ha invece ritenuto infondato il quarto motivo sulle spese, giudicando congrua la liquidazione effettuata in appello secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario della controparte.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    impone agli intermediari obblighi di comportamento e di informazione verso l'investitore, sia nella fase precontrattuale sia in quella di esecuzione dell'operazione.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente.

  • art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998

    comma 1, lett. a); comma 2

    prevede la profilatura del cliente e l'obbligo di fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione.

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamato insieme alle norme sugli obblighi informativi dell'intermediario nella disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni del regime probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice abbia usato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede una critica di diritto specifica e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e, nel caso di doppia conforme, non è deducibile nei limiti applicati dalla Corte.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme in fatto preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo il diverso onere di allegazione delle ragioni di fatto difformi tra primo e secondo grado.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la liquidazione in appello è stata ritenuta corretta.

  • d.m. n. 55/2014

    usato per verificare la congruità della liquidazione del compenso professionale sulla base dei parametri medi applicabili al valore indeterminabile della causa.

  • art. 93 c.p.c.

    ha giustificato l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha comportato, per il rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario comprendono sia la raccolta delle informazioni sul profilo dell'investitore sia la fornitura di informazioni specifiche sul titolo e sull'operazione; l'inosservanza di uno solo di tali doveri può integrare inadempimento rilevante.
  • Nei giudizi di risoluzione o risarcimento per violazione degli obblighi di informazione, l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario deve provare di avere esattamente adempiuto secondo la diligenza professionale richiesta.
  • La semplice sottoscrizione di un modulo o di una dichiarazione standard del cliente non basta, da sola, a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, se non è accompagnata da elementi concreti e specifici sulle caratteristiche del titolo e sul profilo di rischio dell'investitore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di specifici errori sul regime della prova, non per contestare il convincimento del giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., salvo che il ricorrente indichi in modo puntuale le diverse rationes fattuali delle due decisioni.
  • La liquidazione delle spese secondo il d.m. n. 55/2014 è censurabile solo se il giudice si discosta dai parametri tabellari senza adeguata giustificazione, non quando resti all'interno dei valori medi o comunque dei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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