Ordinanza n. 2082/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Dell’esito della prova scritta del Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi del D.M 205/2023 – D.D.G. 2939/2025 (PNRR3), classe di concorso B015, in riferimento alla Regione Lazio e del relativo avviso, per come reso noto il 02.12.2025; 2) Dell’avviso di convocazione per la prova pratica e orale dello stesso concorso prot. U. 0005679 del 19.01.2026 , del relativo allegato nonché dell’avviso di estrazione “lettera” del 27.01.2026, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 3) Degli esiti delle prove pratiche e orali e di ogni atto dell’istruttoria sottesa, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 4) Del decreto di nomina della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove pratiche e orali per la classe di concorso in questione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e delle indicazioni operative relative; 5) Dell’avviso dell’USR Lazio del 12.01.2026 avente ad oggetto la comunicazione di voto minimo di ammissione alla prova orale e del relativo allegato, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 6) Della prova scritta svolta il 02.12.2025 da parte del ricorrente, nelle parti di interesse; 7) Della busta estratta per lo svolgimento dei quesiti, ove occorrente; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. l’avviso di convocazione alla prova scritta, ove occorrente; b. le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta, se occorrente; c. il D.D.G. n.2939/2025 recante il bando di concorso e relativi allegati, se occorrente; d. il DM 205/2023 e allegati, ove occorrente; e. calendario delle prove pratiche e orali, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; f. la nomina della Commissione esaminatrice, se occorrente; g. i verbali e ogni altro atto dell’istruttoria sottesa alla valutazione della prova scritta del ricorrente; h. del quadro di riferimento di valutazione della prova scritta per come pubblicato sul sito ministeriale, se occorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocato nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e atti consequenziali del concorso per titoli ed esami per personale docente della scuola secondaria, classe di concorso B015, compresi la convocazione alle prove successive e gli atti della commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'esito della prova scritta del concorso per personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe B015, relativamente alla Regione Lazio, nonché gli atti consequenziali e presupposti: convocazione e calendario delle prove pratiche e orali, avviso relativo al voto minimo di ammissione alla prova orale, nomina della commissione, prova scritta, busta estratta, verbali e atti istruttori, quadro di riferimento per la valutazione, bando e disciplina concorsuale. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria, con condanna delle amministrazioni al riesame della prova. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli vizi dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non fosse prima facie assistito dal necessario fumus boni iuris, anche alla luce delle argomentazioni dell'amministrazione contenute nella relazione depositata in giudizio. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché dalle prospettazioni del ricorrente non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile; in caso di esito favorevole del giudizio restava infatti possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento e di riesame del punteggio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura è stata negata per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
D.M. 205/2023
Richiamato quale fonte della disciplina del concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria.
D.D.G. 2939/2025
Richiamato quale bando della procedura concorsuale oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la concorrente presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il difetto di uno solo di tali presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- Non sussiste un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando, in caso di accoglimento del ricorso, siano concretamente ipotizzabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie idonee a reintegrare la posizione del candidato escluso o pregiudicato dall'esito di una prova concorsuale.
- Nella valutazione cautelare della legittimità dell'esito di una prova concorsuale il giudice può considerare, ai fini del fumus, anche le argomentazioni contenute nella relazione depositata dall'amministrazione resistente.
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