Sentenza del 29/10/2020 n. 23874 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla debenza e sulla maggiorazione del contributo unificato (complessivi Euro 4.500) in relazione all'omessa indicazione del valore della causa negli atti di appello presentati dall'agente della riscossione; questioni specifiche: (i) se l'omessa indicazione del valore possa essere sanata con dichiarazione successiva (anche mediante la nota di iscrizione a ruolo) e ciò valga anche in caso di prenotazione a debito; (ii) se l'agente della riscossione possa beneficiare della prenotazione a debito prevista per le amministrazioni pubbliche; (iii) applicabilità delle norme del DPR n. 115/2002 e DPR n. 602/1973.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso e rigettato il terzo. Ha ritenuto che l'omessa indicazione del valore della lite nel ricorso tributario può essere sanata mediante una successiva precisazione sottoscritta e datata (anche mediante la nota di iscrizione a ruolo), con conseguente obbligo di corrispondere il contributo unificato in base al valore così dichiarato (e non la maggiorazione massima automatica). Tuttavia ha confermato che gli agenti/concessionari della riscossione non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato se non nei limitati casi di procedure esecutive e di riscossione coattiva devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; pertanto, quando agiscono come ricorrenti dinanzi alle commissioni tributarie sono equiparati a qualsiasi contribuente e devono versare il contributo. La sentenza di appello è cassata nei punti accolti e il ricorso originario è parzialmente accolto nel merito: il contributo è dovuto in relazione al valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Spese compensate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 11
Stabilisce la possibilità di prenotazione a debito del contributo unificato per amministrazioni pubbliche ammesse; la Corte evidenzia che la disciplina richiede un riconoscimento normativo esplicito dell'ammissione alla prenotazione a debito
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (commi 6 e 6‑quater) e art. 14 (comma 3‑bis)
Disposizioni sul calcolo del contributo unificato e sulla presunzione di valore; la Corte ammette che l'omessa indicazione del valore può essere sanata con dichiarazione successiva valida (anche in nota di iscrizione a ruolo) purché datata e sottoscritta, evitando la maggiorazione sanzionatoria automatica
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 157
Prevede la prenotazione a debito, in applicazione dell'art.48 del DPR 602/1973, per le procedure esecutive relative alle entrate iscritte a ruolo; la Corte interpreta tale norma come limitata alle procedure esecutive devolute al giudice ordinario e quindi non estendibile alle impugnazioni davanti alle commissioni tributarie
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48
Disposizione che riduce e prenota a debito tasse e diritti per atti giudiziari nelle procedure di riscossione coattiva; la Corte ricorda che la norma riguarda la riscossione coattiva (giudice ordinario) e non le impugnazioni tributarie ordinarie
Decreto‑Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 37 (convertito)
Ha esteso al processo tributario il contributo unificato già vigente in civile/amministrativo; premessa normativa all'applicazione delle regole sul contributo nel giudizio tributario
Direttiva Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
Ha esteso al giudizio tributario il principio per cui la dichiarazione del valore omessa nell'atto introduttivo può essere integrata successivamente (entro termini), principio condiviso e richiamato dalla Corte
Nota del Ministero della Giustizia 29 settembre 2003
Interpretazione secondo cui, nel giudizio civile, la dichiarazione di valore resa fuori dall'atto introduttivo può sanare l'omissione se antecedente all'iscrizione a ruolo e sottoscritta dal difensore; la Corte ne trae analogia per il tributario
Art. 384 c.p.c. e art. 360 c.p.c.
Norme processuali invocate per la decisione in cassazione e per la cassazione con decisione nel merito: la Corte ha cassato e deciso nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa indicazione del valore della lite nel ricorso tributario può essere sanata mediante una dichiarazione successiva sottoscritta e datata (anche tramite la nota di iscrizione a ruolo) se inserita nel fascicolo prima dell'iscrizione a ruolo o entro i termini coerenti (es. 30 giorni) previsti dalle direttive; in tal caso il contributo è calcolato sul valore così dichiarato e non si applica automaticamente la maggiorazione massima.
- Gli agenti/concessionari della riscossione non sono automaticamente ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato: la prenotazione a debito vale solo per le amministrazioni espressamente ammesse dalla legge e, specificamente per i concessionari, solo nelle procedure esecutive e di riscossione coattiva devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando un concessionario/agente della riscossione agisce come ricorrente dinanzi alla commissione tributaria per ottenere l'annullamento di un atto, assume la posizione di contribuente e pertanto è tenuto al pagamento del contributo unificato (salvo che non ricorrano le ipotesi espressamente previste per la prenotazione a debito).
- La 'nota di iscrizione a ruolo' munita di data e firma della parte o del difensore può integrare formalmente il ricorso e soddisfare il requisito della indicazione del valore della lite, purché acquisita al fascicolo e tempestiva.
- In caso di questioni nuove o complesse di interpretazione della normativa sul contributo unificato, è possibile la compensazione delle spese tra le parti.
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