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Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23874 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla debenza e sulla maggiorazione del contributo unificato (complessivi Euro 4.500) in relazione all'omessa indicazione del valore della causa negli atti di appello presentati dall'agente della riscossione; questioni specifiche: (i) se l'omessa indicazione del valore possa essere sanata con dichiarazione successiva (anche mediante la nota di iscrizione a ruolo) e ciò valga anche in caso di prenotazione a debito; (ii) se l'agente della riscossione possa beneficiare della prenotazione a debito prevista per le amministrazioni pubbliche; (iii) applicabilità delle norme del DPR n. 115/2002 e DPR n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso e rigettato il terzo. Ha ritenuto che l'omessa indicazione del valore della lite nel ricorso tributario può essere sanata mediante una successiva precisazione sottoscritta e datata (anche mediante la nota di iscrizione a ruolo), con conseguente obbligo di corrispondere il contributo unificato in base al valore così dichiarato (e non la maggiorazione massima automatica). Tuttavia ha confermato che gli agenti/concessionari della riscossione non sono ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato se non nei limitati casi di procedure esecutive e di riscossione coattiva devolute alla giurisdizione del giudice ordinario; pertanto, quando agiscono come ricorrenti dinanzi alle commissioni tributarie sono equiparati a qualsiasi contribuente e devono versare il contributo. La sentenza di appello è cassata nei punti accolti e il ricorso originario è parzialmente accolto nel merito: il contributo è dovuto in relazione al valore indicato nella nota di iscrizione a ruolo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 11

    Stabilisce la possibilità di prenotazione a debito del contributo unificato per amministrazioni pubbliche ammesse; la Corte evidenzia che la disciplina richiede un riconoscimento normativo esplicito dell'ammissione alla prenotazione a debito

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (commi 6 e 6‑quater) e art. 14 (comma 3‑bis)

    Disposizioni sul calcolo del contributo unificato e sulla presunzione di valore; la Corte ammette che l'omessa indicazione del valore può essere sanata con dichiarazione successiva valida (anche in nota di iscrizione a ruolo) purché datata e sottoscritta, evitando la maggiorazione sanzionatoria automatica

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 157

    Prevede la prenotazione a debito, in applicazione dell'art.48 del DPR 602/1973, per le procedure esecutive relative alle entrate iscritte a ruolo; la Corte interpreta tale norma come limitata alle procedure esecutive devolute al giudice ordinario e quindi non estendibile alle impugnazioni davanti alle commissioni tributarie

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48

    Disposizione che riduce e prenota a debito tasse e diritti per atti giudiziari nelle procedure di riscossione coattiva; la Corte ricorda che la norma riguarda la riscossione coattiva (giudice ordinario) e non le impugnazioni tributarie ordinarie

  • Decreto‑Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 37 (convertito)

    Ha esteso al processo tributario il contributo unificato già vigente in civile/amministrativo; premessa normativa all'applicazione delle regole sul contributo nel giudizio tributario

  • Direttiva Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012

    Ha esteso al giudizio tributario il principio per cui la dichiarazione del valore omessa nell'atto introduttivo può essere integrata successivamente (entro termini), principio condiviso e richiamato dalla Corte

  • Nota del Ministero della Giustizia 29 settembre 2003

    Interpretazione secondo cui, nel giudizio civile, la dichiarazione di valore resa fuori dall'atto introduttivo può sanare l'omissione se antecedente all'iscrizione a ruolo e sottoscritta dal difensore; la Corte ne trae analogia per il tributario

  • Art. 384 c.p.c. e art. 360 c.p.c.

    Norme processuali invocate per la decisione in cassazione e per la cassazione con decisione nel merito: la Corte ha cassato e deciso nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione del valore della lite nel ricorso tributario può essere sanata mediante una dichiarazione successiva sottoscritta e datata (anche tramite la nota di iscrizione a ruolo) se inserita nel fascicolo prima dell'iscrizione a ruolo o entro i termini coerenti (es. 30 giorni) previsti dalle direttive; in tal caso il contributo è calcolato sul valore così dichiarato e non si applica automaticamente la maggiorazione massima.
  • Gli agenti/concessionari della riscossione non sono automaticamente ammessi alla prenotazione a debito del contributo unificato: la prenotazione a debito vale solo per le amministrazioni espressamente ammesse dalla legge e, specificamente per i concessionari, solo nelle procedure esecutive e di riscossione coattiva devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando un concessionario/agente della riscossione agisce come ricorrente dinanzi alla commissione tributaria per ottenere l'annullamento di un atto, assume la posizione di contribuente e pertanto è tenuto al pagamento del contributo unificato (salvo che non ricorrano le ipotesi espressamente previste per la prenotazione a debito).
  • La 'nota di iscrizione a ruolo' munita di data e firma della parte o del difensore può integrare formalmente il ricorso e soddisfare il requisito della indicazione del valore della lite, purché acquisita al fascicolo e tempestiva.
  • In caso di questioni nuove o complesse di interpretazione della normativa sul contributo unificato, è possibile la compensazione delle spese tra le parti.

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