Sentenza del 08/06/2017 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irpef - Presunzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata ritenuta sufficiente. La mera allegazione dell'esistenza di disponibilità finanziarie personali e del loro asserito impiego in versamenti alla società non dimostra, di per sé, che tali somme abbiano finanziato l'attività sociale né spiega adeguatamente la provenienza e la destinazione dei fondi. Pertanto, la presunzione di maggior reddito collegata alla partecipazione del socio nella società è rimasta valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la presunzione di maggior reddito derivante dall'accertamento dei maggiori ricavi o redditi della società partecipata e dalla conseguente imputazione pro quota al socio di maggioranza. Sosteneva di aver effettuato versamenti a favore della società utilizzando una consistente disponibilità finanziaria personale, circostanza che, a suo avviso, avrebbe dimostrato l'origine delle somme e superato la presunzione di maggior reddito.
Norme richiamate
Presunzioni nell'accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche
L'accertamento del maggior reddito societario può riflettersi sul socio di maggioranza in presenza di una società a ristretta base partecipativa, mediante la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili. Il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e documentata idonea a superare tale presunzione.
Massime di principio
- La semplice disponibilità di denaro personale non prova che quelle somme siano state effettivamente versate alla società né che abbiano una provenienza compatibile con la contestazione fiscale.
- Per superare una presunzione di distribuzione di utili occorrono documenti e riscontri oggettivi, come movimenti bancari, causali dei versamenti, scritture contabili, contratti di finanziamento e una chiara corrispondenza temporale tra disponibilità e versamenti.
- Il contribuente deve dimostrare non solo di possedere le somme, ma anche la loro effettiva destinazione alla società e l'assenza di una diversa origine o utilizzazione.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato alla società può essere presunto distribuito ai soci; la prova contraria deve essere concreta e non può basarsi su mere dichiarazioni o allegazioni generiche.
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