Cassazione Penale, Ordinanza n. 03613/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27 novembre 2023. Dai passaggi riportati emergono due motivi: il primo era formulato in modo generico, limitandosi a dedurre in astratto vizi della sentenza impugnata senza confrontarsi con specifici punti decisori; il secondo contestava il trattamento della prescrizione dei reati, con particolare riguardo a quello di resistenza, sostenendo evidentemente un diverso calcolo del termine estintivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e il secondo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva correttamente calcolato la prescrizione, tenendo conto della recidiva reiterata e infraquinquennale e di un lungo periodo di sospensione, elementi che spostavano il termine finale oltre la data della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 620 c.p.p.
richiamato solo implicitamente nel quadro decisionale, in quanto la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; tuttavia il testo riportato menziona espressamente solo la conseguenza sanzionatoria e non la norma.
prescrizione del reato
la Corte afferma che il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto della recidiva reiterata e infraquinquennale nonché dei periodi di sospensione, e che il periodo successivo alla sentenza di appello è inconferente quando il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione formulato in modo meramente generico e assertivo, se non individua specifici passaggi della decisione impugnata da censurare.
- La doglianza sulla prescrizione è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente computato i termini tenendo conto delle cause di aumento o sospensione del termine estintivo, incluse la recidiva reiterata infraquinquennale e le sospensioni processuali rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non assume rilievo il periodo successivo alla sentenza impugnata ai fini della valutazione della prescrizione, perché il controllo di legittimità si arresta alla data della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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