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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.000,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, con la quale era stata riconosciuta per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la spettanza complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento della somma, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, da determinarsi secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo, alla misura e alla decorrenza degli interessi, che devono essere verificati ai sensi degli artt. 1283 e seguenti c.c. Ha negato la penalità di mora richiesta, ritenendola manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva in ragione dell'esiguità del debito. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento entro i successivi centoventi giorni dall'investitura. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice amministrativo

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudicato formatosi nei confronti delle pubbliche amministrazioni

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'esiguità del debito rendeva la misura eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che obbligano al pagamento di somme di denaro

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviato il recupero coattivo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato oggetto di ottemperanza.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, senza modificarne l'oggetto o determinarne autonomamente una diversa estensione.
  • Quando il giudicato impone il pagamento di una somma di denaro, l'Amministrazione deve verificare il capitale residuo e gli accessori secondo il titolo giudiziale, gli eventuali pagamenti parziali e le norme applicabili; i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non sono vincolanti quanto alla misura e alla decorrenza degli interessi.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni dello Stato, l'inadempimento può essere fatto valere mediante azione esecutiva o giudizio di ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, demandandogli la determinazione definitiva delle somme dovute e l'adozione degli atti necessari al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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