Cassazione Penale, Sentenza n. 19886/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della continuazione tra la sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., sentenza Corte d'appello di Catanzaro 10/06/2011) e la sentenza di condanna per due omicidi (Corte d'Assise d'appello di Catanzaro 04/07/2013, omicidi dell'8 e 23 giugno 2003). Sosteneva che gli omicidi fossero parte del disegno criminoso originario della cosca volto a imporre l'egemonia territoriale (eliminazione dei rivali) e quindi programmati "ab origine". Inoltre chiedeva, subordinatamente al riconoscimento della continuazione, la rideterminazione della pena alla luce dei criteri della sentenza Giampà relativamente al calcolo della "pena più grave" e della riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata rispetto alla parte in cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione, ritenendo la motivazione insufficiente e carente perché non ha adeguatamente valutato indici rilevanti (prossimità temporale, ruolo apicale dell'imputato, valutazioni già emerse in sede di cognizione sulla deliberazione unitaria tra i fatti). Ha disposto che la Corte d'Assise d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, esamini nuovamente l'istanza conformemente ai criteri giurisprudenziali. Il secondo motivo (richiesta di rideterminazione della pena secondo Giampà) è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato: il giudice dell'esecuzione non era tenuto a decidere la questione subordinata dopo il rigetto della domanda principale e la Corte ha inoltre ritenuto non illegale la determinazione della pena, richiamando la giurisprudenza che disciplina la riduzione per il rito abbreviato (Volpe) e i criteri sull'illegittimità della pena (Elian).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve verificare, con motivazione rafforzata se necessario, la sussistenza degli indici di unitarietà del disegno criminoso e che i reati successivi fossero programmati al momento dell'ingresso nell'associazione
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso: la continuazione tra questo reato e i reati-fine è possibile solo se questi ultimi erano programmati "ab origine" rispetto all'associazione
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
«approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali»
Fornisce i criteri operativi che il giudice dell'esecuzione deve usare per valutare la continuazione
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023 (Sallaj)
Principio secondo cui la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è configurabile solo se i reati-fine erano programmati al momento in cui l'agente si determinò a entrare nel sodalizio
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)
Indirizzi sulla determinazione della "pena più grave" ai fini del calcolo della continuazione; nella fattispecie la Corte ha ritenuto tale principio non applicabile perché i reati (i due omicidi) erano già stati valutati come uniti da continuazione in sede di cognizione
Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025 (Elian)
Chiarisce quando una pena è "illegale ab origine" (quando esce qualitativamente o quantitativamente dal sistema edittale) e distingue gli errori di applicazione della legge che producono una pena illegittima da quelli che costituiscono mero errore commisurativo
Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007 (Volpe)
Principio secondo cui la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in base alle norme sul concorso di reati e di pene (incluso l'aumento per continuazione) e nel rispetto del limite del cumulo materiale (30 anni)
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è possibile solo se è dimostrabile che i reati-fine erano programmati "ab origine"; il richiedente deve documentare indici fattuali (prossimità temporale, omogeneità del bene giuridico, causa, modalità, ruolo dell'agente) che supportino la programmazione iniziale
- Il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia valutativa, non può ignorare i risultati della cognizione: se in sede di giudizio ordinario è emersa una deliberazione unitaria tra fatti, il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente perché non ritiene applicabile quella valutazione
- Se il richiedente ricorre anche per una dedotta illegittimità della pena come questione subordinata alla continuazione, il giudice dell'esecuzione può non decidere la questione subordinata se respinge la domanda principale; tuttavia, se la continuazione viene riconosciuta, occorre applicare l'ordine corretto di calcolo delle pene (aumenti per continuazione e poi eventuale riduzione per il rito abbreviato, salve le specificità dei casi)
- Per una difesa efficace, è essenziale evidenziare nel ricorso indicatori oggettivi della programmazione iniziale (date, ruoli apicali, direttive della cosca, coincidenza degli obiettivi criminali) e contestare eventuali motivazioni generiche o lacunose del giudice dell'esecuzione
- La mera qualificazione degli omicidi come vendetta o fatto occasionale non esclude automaticamente la continuazione se sussistono elementi che collegano quei fatti al disegno criminoso iniziale; il giudice deve spiegare perché tali elementi non risultano decisivi
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