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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11908/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di denaro e beni disposto nei confronti del ricorrente. Il difensore deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'art. 125 c.p.p. per aver imputato a ciascun partecipante all'associazione l'intero profitto dell'associazione, in contrasto con la giurisprudenza secondo cui non si può automaticamente ascrivere ad ogni singolo concorrente l'intero profitto dei reati commessi dall'associazione se non vi è prova della sua quota; 2) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento a censure relative al capo 21 (presunti rapporti di parentela, attività lavorativa dei figli, presunta attività di "custodia" e consegna di denaro), e per il richiamo a delitti tributari non contestati al ricorrente. Si chiedeva quindi la verifica di quanto effettivamente fosse pervenuto al singolo imputato e l'annullamento o revoca del sequestro nella parte eccedente la sua quota attribuibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali è limitato ai vizi di legge e ai casi di motivazione radicalmente carente; pertanto i motivi mirati a contestare la tenuta logica del provvedimento, quando consistono in un riesame del materiale probatorio o in censure sulla valutazione delle circostanze fattuali, sono inammissibili. Quanto all'attribuibilità del profitto, la Corte ha richiamato l'orientamento (Sez. U., Fisia Impianti) secondo cui, se non è possibile individuare la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente allo stato degli atti, il sequestro preventivo può essere disposto per l'intero importo nei confronti di ciascuno, senza duplicazioni e nel rispetto della solidarietà interna. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione del provvedimento; nella pronuncia è richiamata la censura ma il sindacato di legittimità su provvedimenti cautelari reali resta limitato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: la revisione è consentita solo per vizi di legge, compresi errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, con la dichiarazione di inammissibilità, di condannare la parte al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione del ricorso, a disporre un versamento alla Cassa delle ammende; applicato qui per la somma di €3.000,00.

  • Sez. U., n. 26654/2008 (Fisia Impianti)

    ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti

    Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte per giustificare la possibilità di disporre il sequestro dell'intero profitto per ciascun partecipante quando lo stato degli atti non consente di quantificare la quota individuale, con l'avvertenza di evitare duplicazioni e rispettare la solidarietà interna.

  • Giurisprudenza sulla motivazione (Sez.6 n.6589/2013, Sez.5 n.43068/2009 e simili)

    Richiama il parametro secondo cui solo i vizi motivazionali tanto gravi da rendere il provvedimento del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza possono fondare il sindacato di legittimità; censure meramente logiche o di merito sono inammissibili.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato: ammissibili solo censure di legge o vizi motivazionali radicali che rendano il provvedimento privo dei requisiti minimi di ragionevolezza e coerenza.
  • In ipotesi di più concorrenti, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può eccedere la quota di profitto attribuibile a ciascuno se tale quota è individuabile; se non lo è allo stato degli atti, può essere disposto per l'intero importo nei confronti di ciascun partecipante, evitando duplicazioni e rispettando la solidarietà interna.
  • Le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove o la logicità delle inferenze adottate dal giudice del riesame sono generalmente inammissibili in Cassazione: occorre focalizzare l'impugnazione su vizi di diritto o su una carenza motivazionale tale da essere radicale.
  • Nelle impugnazioni relative all'attribuzione del profitto occorre, se possibile, dimostrare la quantificabilità della quota individuale o produrre elementi che dimostrino l'errore giuridico e non solo valutazioni diverse dei fatti.
  • Proporre un ricorso in Cassazione su questioni fattuali o sulla semplice illogicità della motivazione può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se la Corte ritiene che vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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