Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione del commissario ad acta nominato per l'ottemperanza del provvedimento del 18/04/2017 che autorizzava l'uso del computer per ragioni di studio e professionali e reclamava il diritto a ottenere copie cartacee dei file prodotti. Sosteneva che l'ordine di servizio del Provveditore del 05/05/2021 e il comportamento del direttore dell'istituto avevano vanificato l'efficacia dell'ordinanza e che il magistrato di sorveglianza non aveva adeguatamente verificato l'ottemperanza né sostituito il commissario ad acta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano aspecifiche ed eccentriche rispetto al provvedimento impugnato. Ha condiviso che il Magistrato di Sorveglianza aveva escluso la fondatezza del reclamo sulla base dell'istruttoria (in particolare la nota del direttore del carcere che attestava l'uso del PC in cella). Le questioni relative alla stampa dei files riguardavano altri provvedimenti e diversi commissari ad acta, non erano dunque rilevanti per l'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b)
Norma invocata come base formale del motivo di ricorso per 'violazione di legge'. La Corte osserva che il motivo proposto era aspecifico e non si confrontava con il contenuto reale della motivazione impugnata, rendendo il rimedio inammissibile.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle procedure di ottemperanza; dalla decisione emerge che le doglianze attinenti all'esecuzione (es. stampa dei file) erano riferite a diversi provvedimenti e commissari, perciò non rilevanti ai fini dell'ordinanza impugnata.
art. 35-bis, comma 7, Ord. pen.
Norma richiamata in materia di uso del computer da parte del detenuto. La Corte non ha ritenuto che il ricorrente avesse dimostrato un concreto vizio di ottemperanza dell'ordinanza originaria rispetto a quanto verificato dall'istruttoria.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata come criterio per valutare l'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità. La Corte ha ritenuto assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e comunque ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso deve confrontarsi direttamente e specificamente con il contenuto della motivazione dell'atto impugnato: censure generiche o eccentriche rispetto al provvedimento sono inammissibili.
- Se la presunta inottemperanza riguarda provvedimenti diversi (es. disciplina dell'uso del computer vs questioni sulla stampa dei file), occorre impugnare gli specifici provvedimenti e dimostrare l'effettiva violazione dell'atto contestato.
- La nomina o la sostituzione del commissario ad acta richiede l'accertamento concreto del mancato adempimento; sufficiente documentazione (note del direttore, ordini di servizio, verbalizzazioni) può escludere il vizio e rendere infondato il reclamo.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è necessario che il motivo sia formulato con precisione e che si sia esperito il rimedio più appropriato in sede di ottemperanza; l'uso improprio del rimedio può comportare inammissibilità e condanna alle spese.
- Anche in caso di inammissibilità, il giudice può applicare misure pecuniarie (Cassa delle ammende) in via equitativa, salvo che non risulti colpa grave nella scelta del ricorso.
- In situazioni analoghe, raccogliere e allegare elementi probatori diretti sull'effettiva mancata esecuzione (comunicazioni ufficiali, ordini contrari, attestazioni documentali) aumenta la probabilità di ottenere la sostituzione del commissario o altra tutela efficace.
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