Cassazione Penale, Sentenza n. 15902/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa. Domandava l'applicazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) sostenendo che la precedente condanna riguardava lo stesso fatto: medesima autovettura (Toyota Yaris targa ER976HF) e le stesse persone offese (Epifania Daniele e Bettinelli/Bottinelli Simona). La Corte di appello aveva invece ritenuto non operativa la causa di improcedibilità perché la condanna precedente avrebbe riguardato una diversa persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo a), ritenendo che sussiste incertezza sulla identità della persona offesa tra gli atti del giudizio precedente (nel decreto di citazione risultano Epifania Daniele e Bottinelli/Bettinelli Simona, mentre nella sentenza patteggiata figura Ferri Pasquale). Tale incertezza richiede uno scrutinio di merito che non è possibile in sede di legittimità; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo a) e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità per il capo b) è resa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Ragiona in termini di divieto del ne bis in idem: la causa di improcedibilità opera solo se il fatto storico del precedente giudizio coincide con quello del nuovo giudizio secondo la conformazione acquisita nella pronuncia definitiva; quindi occorre verifica dell'identità del fatto.
sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2006
Stabilisce il criterio dell'analisi triadica (condotta - nesso causale - evento naturalistico) per verificare l'identità del fatto (idem facum): il fatto è lo stesso solo se coincidono tutti e tre gli elementi.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sentenza patteggiata prodotta: può capitare che il capo di imputazione o il verbale non indichino le persone offese in modo chiaro, generando incertezze sull'identità del fatto accertato nel giudizio precedente.
Massime di principio
- Per valutare la sussistenza del ne bis in idem non è sufficiente l'analogia della condotta: occorre la coincidenza della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico così come definita dalla giurisprudenza costituzionale.
- Se le vittime sono diverse, in linea generale potrebbe non configurarsi l'identità del fatto e quindi il divieto del ne bis in idem non opera; però ogni caso va accertato sulla base della triade fattuale.
- Quando dagli atti del giudizio precedente emergono incongruenze o incertezze sull'identità delle persone offese o sulla ricostruzione fattuale, la Corte di legittimità non può effettuare nuovo scrutinio di merito e deve rinviare per un nuovo esame di merito.
- Le sentenze patteggiate o i documenti processuali che non riportano chiaramente le persone offese possono creare problemi di identità del fatto: è importante, per chi deduce il ne bis in idem, produrre documentazione processuale completa e coerente che dimostri la coincidenza del fatto storico.
- In ipotesi di ricorsi per ne bis in idem, il difensore deve puntare a dimostrare la corrispondenza di tutti gli elementi della triade (condotta, nesso causale, evento) tra i due procedimenti, altrimenti il giudice può ritenere non operativa la causa di improcedibilità o disporre il rinvio per un nuovo accertamento.
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