Sentenza del 16/03/2016 n. 1833 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Riscossione - Cartella di pagamento - Termini di prescrizione - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Imposte dirette - Inapplicabilità. Riscossione - Cartella di pagamento - Termini di prescrizione - Prescrizione decennale - Applicabilità - Tributi locali cristallizzati nella cartella di pagamento - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari portati in riscossione mediante cartella di pagamento. La sentenza distingue tra imposte sui redditi e tributi locali: per le imposte dirette, il credito nasce da una nuova e autonoma valutazione per ciascun periodo d'imposta e non costituisce un'unica obbligazione con scadenze successive; pertanto si applica la prescrizione ordinaria decennale. Per i tributi locali, invece, il credito deriva da un'unica causa debendi continuativa, con obbligazioni periodiche, sicché opera la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche quando la pretesa sia stata cristallizzata in una cartella di pagamento.
La decisione
La sentenza afferma che la cartella di pagamento non modifica, di per sé, la natura del credito né il termine prescrizionale applicabile. Il credito relativo alle imposte sui redditi è soggetto al termine decennale, mentre quello relativo ai tributi locali resta soggetto al termine quinquennale, nonostante l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi del caso concreto né l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
La norma si applica ai tributi locali, poiché il relativo credito deriva da un rapporto continuativo e da obbligazioni periodiche. La successiva cristallizzazione del credito nella cartella di pagamento non trasforma il termine prescrizionale in decennale.
Massime di principio
- Per individuare il termine di prescrizione occorre esaminare la natura originaria del credito tributario, non soltanto il fatto che esso sia stato inserito in una cartella di pagamento.
- Le imposte sui redditi, essendo determinate autonomamente per ciascun periodo d'imposta, sono generalmente soggette alla prescrizione ordinaria decennale.
- I tributi locali fondati su obbligazioni periodiche sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche se risultano da una cartella di pagamento.
- La cartella di pagamento non comporta automaticamente la conversione della prescrizione quinquennale in decennale; tale effetto può dipendere, tra l'altro, dall'esistenza di un titolo giudiziale definitivo, circostanza che deve essere verificata nel caso concreto.
- Per valutare la prescrizione è necessario ricostruire la data di notifica degli atti, la natura del tributo, eventuali atti interruttivi e l'eventuale formazione di un giudicato.
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