Ordinanza n. 226/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione, in variante agli strumenti urbanistici e con dichiarazione di pubblica utilità, di un progetto per lo sviluppo della rete ciclabile, nonché atti di avvio del procedimento espropriativo e approvazione del progetto esecutivo incidenti su due particelle del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera consiliare comunale di approvazione del progetto e della variante urbanistica, della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, dell’avviso di avvenuta approvazione dell’opera con dichiarazione di pubblica utilità, delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo e di determinazione dell’indennità, della delibera di approvazione del progetto esecutivo e degli atti connessi, compreso il piano particellare di esproprio rettificato. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, in particolare, contestazioni relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, alla carenza di copertura finanziaria dell’opera pubblica e all’incidenza degli atti sulle particelle 1143 e 1144, coinvolte parzialmente dal procedimento espropriativo.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha rilevato che l’amministrazione aveva documentato la regolare ricezione della comunicazione da parte del ricorrente già il 1° ottobre 2025, con riferimento agli atti e al piano particellare di esproprio. Ha inoltre escluso la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, ritenendo che il vincolo fosse stato apposto per la prima volta e avesse contenuto sostanzialmente espropriativo diverso da quello previsto dal previgente PRG. Infine, ha richiamato l’orientamento secondo cui il privato espropriato non è legittimato a contestare l’invalidità dell’approvazione del progetto per inosservanza delle norme sulla copertura finanziaria, poiché tali norme tutelano esclusivamente il corretto andamento finanziario dell’ente locale e non l’interesse del privato nel rapporto con l’amministrazione. L’istanza cautelare è stata quindi rigettata, con condanna del ricorrente alle spese della fase, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha esaminato la domanda incidentale verificando, in via sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e ha rigettato l’istanza.
art. 53 l.r. Emilia-Romagna 24/2017
Costituisce la base normativa del procedimento unico utilizzato per l’approvazione dell’opera in variante agli strumenti urbanistici.
art. 20, comma 1, d.P.R. 327/2001
Richiamato quale fondamento delle comunicazioni di avvio del procedimento e notificazione dell’elenco dei beni da espropriare, con comunicazione dell’indennità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la regolare ricezione da parte del proprietario della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e della documentazione relativa ai beni interessati esclude, in assenza di ulteriori elementi, il fumus del vizio derivante dall’omessa partecipazione procedimentale.
- Non sussiste reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio quando il vincolo introdotto dal nuovo strumento o procedimento sia apposto per la prima volta e abbia contenuto sostanzialmente espropriativo diverso da quello previsto dal precedente strumento urbanistico.
- Il privato espropriando non è legittimato a dedurre l’invalidità dell’approvazione di un’opera pubblica per violazione delle norme sulla copertura finanziaria, quando tali norme siano poste esclusivamente a tutela del corretto andamento finanziario dell’ente locale e non dell’interesse individuale del proprietario nel rapporto con l’amministrazione.
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