Cassazione Civile, Ordinanza n. 20011/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Nel giudizio di merito un soggetto aveva chiesto di essere dichiarato proprietario di un terreno per usucapione abbreviata ex art. 1159-bis c.c., ma era rimasto soccombente sia in primo che in secondo grado. In appello aveva censurato, oltre al rigetto della domanda principale, soprattutto la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva rispetto al valore della controversia: il Tribunale aveva liquidato complessivamente euro 4.000,00, mentre il valore del bene era stato indicato in misura inferiore a euro 1.000,00 e comunque, secondo il ricorrente, la liquidazione non avrebbe potuto superare i massimi tabellari previsti dai parametri forensi. La Corte d'appello aveva respinto il motivo sul punto affermando che il valore della lite non poteva essere ricondotto al solo valore della particella, perché nel primo grado vi era stata riunione di giudizi e una domanda aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c.; aveva poi condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado per euro 5.900,00. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei d.m. nn. 55/2014 e 37/2018, sostenendo che sia la liquidazione di primo grado sia quella di appello erano nettamente superiori ai massimi tabellari e che, trattandosi di bene immobile di valore modesto, il parametro di calcolo avrebbe dovuto essere quello di cui all'art. 15 c.p.c.; ha inoltre contestato l'argomento della Corte territoriale secondo cui la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. avrebbe fatto lievitare il valore della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha osservato che il ricorrente aveva indicato specificamente i parametri asseritamente violati, rendendo scrutinabile la censura, mentre il giudice di merito non aveva esplicitato gli addendi e i criteri seguiti per la liquidazione, impedendo il controllo di legittimità. Ha ritenuto inoltre che la liquidazione delle spese di entrambi i gradi fosse manifestamente superiore ai massimi di legge e che fosse erroneo il richiamo alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché tale previsione non introduce una domanda idonea a incidere sul valore della controversia ma una decisione discrezionale del giudice; ha aggiunto che neppure l'istanza ex art. 96, comma 2, c.p.c. incide sul regolamento delle spese. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1159-bis c.c.
richiamato solo come titolo della domanda di usucapione abbreviata proposta nel merito
art. 91 c.p.c.
norma violata secondo il ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese di lite
D.M. n. 55/2014
parametri professionali richiamati per contestare la liquidazione delle spese oltre i massimi tabellari
D.M. n. 37/2018
richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 quale parametro regolatore della liquidazione
art. 15 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come criterio di determinazione del valore della controversia avente a oggetto un immobile
art. 96, comma 2, c.p.c.
la relativa istanza di condanna per responsabilità aggravata è stata qualificata come accessorio che non incide sul regolamento delle spese
art. 96, comma 3, c.p.c.
non costituisce una domanda incidentale idonea a far aumentare il valore della controversia, ma una sanzione rimessa alla decisione discrezionale del giudice
Massime di principio
- Chi impugna la liquidazione delle spese deve indicare specificamente i parametri tariffari asseritamente violati, così da rendere la censura controllabile in cassazione.
- Il giudice di merito, quando liquida le spese in misura sensibilmente superiore ai valori tabellari, deve specificare gli elementi concreti e gli addendi considerati, in modo da consentire il controllo di legittimità sulla statuizione.
- La domanda o istanza ex art. 96 c.p.c. non può essere automaticamente valorizzata come componente del petitum tale da incrementare il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese; in particolare il comma 3 configura una sanzione discrezionale del giudice, non una domanda che incida sul valore della controversia.
- Quando la liquidazione delle spese si discosta in modo marcato dai massimi di legge, la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente, altrimenti la statuizione è cassabile.
- Nelle controversie aventi ad oggetto beni immobili di modesto valore, il parametro di riferimento per la liquidazione deve essere coerente con il valore della causa determinato secondo le regole processuali applicabili, non potendo essere arbitrariamente amplificato da elementi non incidenti sul valore della lite.
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