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Ordinanza

Ordinanza n. 3223/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, n. 1123/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202109189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dato atto dell’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in conseguenza della comunicazione del decesso della parte appellata. L’ordinanza non decide i motivi d’appello né conferma o riforma la sentenza di primo grado; il processo resta interrotto secondo la disciplina processuale applicabile.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 1123/2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto appello avverso la sentenza del TAR Puglia, Sezione Terza, n. 1123/2021. Il giudizio d’appello risultava da tempo sospeso. Nel corso del processo, il difensore della parte appellata ha comunicato il decesso della propria assistita. Il Collegio ha ritenuto che tale evento fosse rilevante anche in relazione al giudizio sospeso, poiché le decisioni conseguenti all’interruzione possono incidere sulla sospensione e sulla sua eventuale prosecuzione.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.

    La comunicazione del decesso di una parte rileva anche in un giudizio sospeso e impone al giudice di dare atto dell’interruzione del processo.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.

    La disciplina civilistica dell’interruzione del processo trova applicazione nel processo amministrativo per l’evento morte della parte.

  • art. 38 c.p.a.

    Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.

Massime di principio

  • La morte di una parte costituita, comunicata dal difensore, determina l’interruzione del processo amministrativo secondo gli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e seguenti c.p.c.
  • L’evento interruttivo conserva rilievo anche quando il giudizio sia già sospeso, poiché le conseguenze dell’interruzione possono incidere sulla sospensione e sulla sua prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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