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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari n. 5151 del 23.10.2025, comunicata in pari data, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata A.S.D. Monteurpinu Arsenal della procedura ad evidenza pubblica per la locazione dell'area di proprietà regionale ubicata nel Comune di Cagliari in località Monte Mixi, Campo Cavour; 2. del verbale di gara del 19.09.2025 e della seduta riservata dell’8.10.2025 (prot. n. 43528 del 09.10.2025), nella parte in cui la Commissione ha ritenuto di non accogliere l’eccezione della odierna ricorrente, ha proceduto alla valutazione delle offerte, ha attribuito un punteggio pari a zero all’offerta tecnica della A.S.D. La Palma Cagliari per il criterio “Entità e tipologia dell’investimento” e ha proposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata; 3. del verbale di gara della seduta del 06.08.2025 (prot. n. 37874 del 02.09.2025), nella parte in cui la Commissione ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 4. della nota prot. n. 38023 del 03.09.2025, con cui è stata comunicata la riapertura dei termini di presentazione delle offerte; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la lex specialis di gara costituita dall’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 2001 del 09.05.2025, nella parte in cui potesse essere interpretata nel senso di consentire la riapertura dei termini e l’integrazione postuma di elementi essenziali dell’offerta. nonché - per l’annullamento, o per l’accertamento della nullità e/o dell’inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato, con subentro della ricorrente nel contratto;

Giustizia amministrativa202501293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione provvisoria e atti della procedura ad evidenza pubblica per la locazione di un’area regionale, inclusa la riapertura dei termini e la valutazione delle offerte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’associazione controinteressata, i verbali di gara, la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e la relativa comunicazione, nonché, ove occorrente, la lex specialis. Ha contestato, in particolare, la riapertura dei termini e l’integrazione postuma di elementi essenziali dell’offerta; l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica della controinteressata; la mancata accoglienza della propria eccezione; e l’interpretazione del criterio relativo all’“Entità e tipologia dell’investimento”. Ha inoltre chiesto l’annullamento o l’accertamento della nullità o inefficacia dell’eventuale contratto, con subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la misura interinale. In particolare, ha giudicato prima facie giustificata la riapertura dei termini, poiché l’avviso presentava una formulazione non univoca e non esplicitava la necessità di corredare immediatamente la manifestazione di interesse con una specifica offerta. Ha inoltre ritenuto che la relazione asseverata da un tecnico abilitato fosse funzionale a dimostrare la congruità economica dell’investimento e che la sua omissione costituisse una carenza sostanziale, non sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché ciò determinerebbe un’integrazione o modificazione dell’offerta, in violazione della par condicio, dell’immodificabilità dell’offerta e dell’autoresponsabilità dei concorrenti. Infine, ha escluso che la specificazione della Commissione sul criterio “Entità e tipologia dell’investimento” avesse modificato o integrato la lex specialis: il criterio valorizzava sia l’importo sia la qualità dell’investimento e la Commissione si era limitata a precisare che sarebbero state considerate le proposte corredate da entrambi gli elementi. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il TAR ne ha escluso la sussistenza.

Massime di principio

  • La riapertura dei termini di una procedura ad evidenza pubblica può risultare prima facie giustificata quando la lex specialis presenti una formulazione non univoca circa gli adempimenti richiesti ai partecipanti e, in particolare, non chiarisca se la manifestazione di interesse debba essere accompagnata sin dall’origine da una specifica offerta.
  • La mancanza di una relazione asseverata da un tecnico abilitato, quando tale documento sia funzionale a dimostrare la congruità economica dell’investimento proposto, integra una carenza sostanziale dell’offerta e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio se la regolarizzazione comporterebbe integrazione o modificazione del contenuto dell’offerta.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire al concorrente di completare elementi essenziali dell’offerta, in quanto ciò contrasta con i principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e autoresponsabilità dei partecipanti.
  • La specificazione della Commissione giudicatrice non altera il criterio di valutazione quando si limita a esplicitare requisiti già desumibili dalla formulazione della lex specialis, senza introdurre nuovi elementi valutativi; ciò vale, in particolare, quando il criterio valorizzi già sia l’importo sia la qualità dell’investimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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