Sentenza n. 69/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 143 del 14.03.2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 143 del 14 marzo 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile di condanna del Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ancora ricevuto il bonus. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Il giudice ha esaminato la tesi amministrativa secondo cui il docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite la procedura telematica indicata in avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere la lavorazione della domanda, richiamando i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Ha ritenuto che la pretesa dell’Amministrazione di subordinare l’esecuzione del giudicato a ulteriori adempimenti amministrativi e a un’attesa priva di tempi certi fosse eccessiva e non giustificata da alcuna norma. In assenza di modifiche nelle procedure e nei tempi di pagamento del bonus riconosciuto da giudicati civili, il Ministero è stato invitato a eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni, mediante il rilascio della carta docente e l’accredito delle somme, nonché il pagamento di ogni ulteriore importo spettante. È stato contestualmente nominato, per l’eventuale inerzia successiva, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, su richiesta della ricorrente. Al commissario spetterà un compenso di euro 500 a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente e oggetto della condanna civile da eseguire.
art. 112 c.p.a.
ha chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza
L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza e contiene l’ordine di esecuzione, l’assegnazione del termine e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato considerato dalla ricorrente quale presupposto per promuovere l’ottemperanza.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
La disciplina parametrica è stata richiamata per liquidare le spese di giudizio nella misura minima coerente con la semplicità e serialità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una prestazione pecuniaria, l’amministrazione non può subordinare l’adempimento a ulteriori richieste amministrative o a procedure telematiche non previste dalla sentenza o da una specifica norma, né imporre al creditore un’attesa priva di tempi certi.
- I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza non possono essere interpretati in modo da esigere dal creditore ulteriori adempimenti amministrativi o una prolungata attesa quando il credito è già stato riconosciuto da un giudicato e l’amministrazione non garantisce tempi certi di esecuzione.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute e, nel caso della carta del docente, al rilascio della carta e all’accredito del beneficio economico.
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