Cassazione Penale, Sentenza n. 31485/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del GIP del 24/02/2023 per nullità collegata alla espressione della volontà: sostengono che il GIP li abbia indotti a modificare un accordo già perfezionato con il PM in ragione di un errato presupposto giuridico (riguardante la possibilità di una duplice diminuzione della pena in relazione all'art. 62 n.6 e all'art. 62-bis c.p.), e che il nuovo consenso sia stato "orientato" o "obbligato" dal giudice, con conseguente illegittimità della determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere fondati su censure astrattamente ammissibili ma manifestamente infondate. Ha affermato che le parti possono modificare l'accordo fino alla pronuncia della sentenza, che i dedotti vizi di volontà/errore di diritto non superano il principio secondo cui ripensamenti o asseriti vizi di intelligenza sono irrilevanti se non tradotti in nullità specificamente allegata, e che la pena così determinata non è illegale a meno che non ecceda i limiti edittali generali o specifici. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
Riferita come circostanza attenuante il cui effetto va valutato nel confronto con le aggravanti; la Corte rileva che la corretta determinazione della pena richiede rispetto dei limiti edittali e che eventuali errori nel computo delle attenuanti sono rilevanti solo se portano a violare i limiti edittali
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata come norma che può concorrere nella diminuzione della pena; la questione era se potesse cumularsi con l'art. 62 n.6, ma la Cassazione sottolinea che eventuali valutazioni errate in ordine alla comparazione delle circostanze non rendono automaticamente illegale la pena se questa resta nei limiti previsti
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Indicato come norma che disciplina le impugnazioni avverso l'applicazione della pena su richiesta delle parti; porta a escludere l'ammissibilità di censure generiche sui vizi della volontà quando non siano dedotte nullità specifiche
artt. 63 e ss. cod. pen.
Richiamati come criteri per l'indicazione e la valutazione delle circostanze attenuanti in sede di accordo; la Corte osserva che l'accordo originario era conformato a questi criteri
art. 5 cod. pen.
Richiamato nel principio generale che esclude eccezioni ai principi di legalità salvo casi particolari (ad es. ignoranza inevitabile della legge penale); usato per respingere deduzioni di vizi di volontà non adeguatamente specificate
artt. 23, 65, 71 e ss. cod. pen.
Richiamati come limiti edittali generali e norme sui limiti delle pene: la Corte afferma che la pena è illegale solo se eccede tali limiti, indipendentemente da eventuali passaggi intermedi errati nella sua determinazione
Massime di principio
- Un accordo di applicazione concordata della pena (patteggiamento) può essere modificato con il consenso delle parti fino a quando non sia stato recepito con sentenza; la modifica non rende automaticamente invalido l'accordo originario
- Dedurre in cassazione un 'vizio della volontà' derivante da un errore di diritto del giudice è, di norma, inammissibile se non corredato da specifica allegazione di una nullità riconoscibile secondo i requisiti di legge
- La determinazione della pena a seguito di patteggiamento è considerata illegale solo se la pena finale eccede i limiti edittali previsti dalla legge; errori procedurali o di comparazione delle circostanze non annullano la sentenza se la pena resta nei limiti
- L'onere probatorio per chi deduce vizi negoziali o di volontà è stringente: bisogna allegare circostanze precise e rilevanti che dimostrino incapacità di intendere e di volere o vizi che determinino nullità secondo i criteri processuali
- Se si teme che il giudice suggerisca una diversa modulazione dell'accordo, la difesa dovrebbe documentare tempestivamente l'assenza di volontà libera o chiedere accertamenti sulla capacità dell'imputato; semplici ripensamenti successivi non sono sufficienti
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