Cassazione Penale, Sentenza n. 14394/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.) in relazione agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648 (ricettazione) c.p. e per mancata applicazione dell'art. 56 c.p. La difesa ha sostenuto che non vi erano elementi probatori idonei a dimostrare operazioni volte a ostacolare concretamente l'identificazione dei beni rubati, essendosi l'azione limitata alla ricezione e, al più, al mero smontaggio non seguito da nuova immissione nel circuito commerciale; pertanto la condotta dovrebbe essere al più tentativo di riciclaggio o reato diverso (ricettazione) per quanto riguarda alcuni veicoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ribadito che il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) comprende non solo sostituzione o trasferimento, ma anche "altre operazioni" che abbiano la capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; pertanto non è necessaria una nuova immissione nel circuito produttivo per la configurabilità del reato. La Corte ha altresì richiamato precedenti giurisprudenziali che affermano che il mero smontaggio di parti di un bene mobile di provenienza delittuosa può integrare il reato di riciclaggio. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio: prevede tre tipologie di condotte (sostituzione, trasferimento, "altre operazioni") realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Interpretazione della Corte: non richiede necessariamente la trasformazione completa o la nuova immissione nel circuito produttivo; il semplice compimento di operazioni idonee a ostacolare l'identificazione (anche smontaggio di parti) può integrare il reato.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto mediante l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di cose provenienti da delitto. Distinta dal riciclaggio per l'elemento soggettivo e per la diversa nozione di condotta.
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo: disciplina la punibilità del tentativo di reato. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto la questione relativa al tentativo estranea alla fattispecie concreta, poiché i beni (diversi dalla Fiat Panda) risultavano già disassemblati/separati al momento del rinvenimento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per Cassazione relativi a violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dalla difesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile o infondato per dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui applicata per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata riguardo alla trattazione in pubblica udienza su richiesta delle parti; citata nel procedimento ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- Per configurare il reato di riciclaggio non è obbligatoria la completa trasformazione del bene né la sua nuova immissione nel circuito commerciale: sono sufficienti operazioni che, oggettivamente, siano idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione passa anche per l'elemento soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico di procurare profitto, mentre il riciclaggio richiede il dolus generis di trasformare/occultare per impedire l'identificazione.
- Il mero smontaggio di parti di un bene mobile registrato (anche se prive di codici identificativi) può integrare l'elemento materiale del reato di riciclaggio se è idoneo a rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa.
- La qualificazione della condotta dipende dall'insieme degli elementi fattuali: momento del rinvenimento, stato dei beni (già disassemblati o in corso di smontaggio), prova di cessioni a terzi o di tentativi di immissione nel mercato influenzano la valutazione tra riciclaggio, ricettazione o tentativo.
- In sede difensiva, per contrastare un'accusa di riciclaggio è utile concentrarsi su elementi che dimostrino l'assenza di operazioni idonee a ostacolare l'identificazione (es. beni trovati integri, assenza di modifiche/danneggiamenti mirati, assenza di transazioni o di collegamenti con mercati ricettivi) o la presenza di finalità diverse (es. detenzione temporanea senza intento di occultamento).
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