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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9349/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva applicato gli arresti domiciliari per reati di stupefacenti riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione degli artt. 73, commi 1 e 5, contestando la mancata qualificazione nella fattispecie attenuata (comma 5) nonostante cessioni di modiche quantità (0,2-0,5 g) e assenza di organizzazione; (ii) erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe motivato in termini generici il pericolo di reiterazione, non considerando il ruolo marginale del ricorrente, precedenti remoti, l'ottemperanza agli obblighi di presentazione e la conversione di una pena in lavori di pubblica utilità in altro procedimento; si chiedeva una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione) e la sostituzione della misura detentiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva riqualificato le condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1, e aveva disposto gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto solida la motivazione del Tribunale: contesto criminale ampio e ramificato coordinato da un referente (Francesco Mozzetta), partecipazione stabile di più soggetti, compiti distinti (presidio di punti fissi, consegne anche a domicilio), intercettazioni che evidenziavano consegne "al volo", conoscenza di acquirenti stabili e guadagni significativi (1.500/2.000 euro al giorno). Tali elementi escludevano la riconoscibilità della lieve entità (comma 5) e giustificavano il pericolo di reiterazione nonché l'adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Comma 1 configura il reato comune di traffico/produzione; comma 5 prevede la fattispecie attenuata per la lieve entità. La Corte ricorda che la riconoscibilità della lieve entità non dipende solo dalla quantità ceduta in un singolo episodio, ma da una valutazione complessiva della capacità di azione dell'autore, della circolazione di droga e denaro, del numero di assuntori riforniti, della durata e della struttura dell'attività di spaccio.

  • Codice di procedura penale

    art. 273, art. 274, art. 275, comma 3; art. 616

    Gli artt. 273-275 inerenti alle regole sul ricorso e sulle giurisdizioni sono richiamati nella censura del ricorrente sull'illogicità della motivazione; l'art. 616 c.p.p. è applicato per l'onere delle spese e per la misura equitativa della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione agli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione applica le conseguenze previste quando non sussistono elementi che attestino colpa dell'istante nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, non si fonda esclusivamente sulla quantità sequestrata o ceduta in singole occasioni: è indispensabile valutare la portata complessiva dell'attività (frequenza, importi complessivamente movimentati, rete di clienti, suddivisione dei ruoli e stabilità del mercato).
  • Intercettazioni, dichiarazioni di coindagati e la dimostrazione di consegne ripetute o di punti fissi di distribuzione sono elementi decisivi per escludere la fattispecie attenuata e per qualificare un'attività come stabile e non episodica.
  • Precedenti penali, anche se remoti, e soprattutto condotte criminali recenti o contestuali (es. misura cautelare precedente per analogo fatto o condanna recente) assumono rilevanza nel giudizio sul pericolo di reiterazione; la mera ottemperanza ad obblighi di presentazione o la conversione di una pena in altra misura non neutralizzano automaticamente il rischio se esistono elementi concreti di prosecuzione dell'attività illecita.
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata collegandola agli elementi che concretamente ostacolano i contatti con l'ambiente criminale; gli arresti domiciliari possono essere ritenuti adeguati se necessari a "recidere" i rapporti tra l'indagato e la rete criminale e ove una misura meno afflittiva risultasse insufficiente.
  • In sede di cassazione la valutazione di merito (accertamento dei fatti e della loro gravità) è sindacabile con difficoltà: le statuizioni fondate su valutazioni probatorie e motivazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie vengono confermate.

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