Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11676/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale (condanna dopo rito abbreviato). Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione degli artt. 581 e 591, primo comma lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione: l'appello non sarebbe stato generico poiché aveva contestato la eccessività della pena e la incomprensibilità della sua determinazione finale, richiedendo la riduzione della pena in ragione del comportamento processuale (piena confessione) e della non chiarezza della dosimetria, in particolare della misura della pena base e dell'aumento per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che la Corte di appello, pur dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione, ha dato un'affermazione apodittica sulla infondatezza nel merito della censura relativa alla determinazione della pena, senza motivazione adeguata (pena base raddoppiata rispetto al minimo edittale, mancata indicazione della misura e delle ragioni dell'aumento per continuazione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e gli atti sono stati rinviati ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale pertinente alle censure sull'impugnazione; la Corte ha verificato l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello in relazione alle ragioni poste dall'imputato.

  • art. 591, primo comma, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai motivi di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di genericità non fosse fisiologicamente idonea a giustificare un'apodittica affermazione di infondatezza in ordine alla determinazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha richiamato i criteri di commisurazione della pena: occorre motivare la determinazione della pena base e l'applicazione dei criteri (attenuanti/aggravanti, continuazione). La sola computazione matematica non sostituisce la motivazione sulle ragioni che hanno portato a determinate scelte di dosimetria.

Massime di principio

  • La Corte di appello non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello con motivazione generica e poi, in modo apodittico, respingere nel merito una censura rilevante (es. eccessività della pena) senza fornire adeguata motivazione: tale comportamento può determinare l'annullamento limitato alla parte sanzionatoria.
  • Le impugnazioni che censurano la determinazione della pena (eccessività, incomprensibilità della dosimetria) devono essere valutate in concreto; l'asserita genericità dei motivi va motivata e non può essere accertata con giudizi sommari quando l'appellante ha indicato elementi specifici (es. piena confessione, comportamento processuale).
  • Ai fini della determinazione della pena (art. 133 c.p.) è necessario indicare la pena base e motivare le ragioni della quantificazione iniziale e degli incrementi (es. continuazione). Il mero calcolo aritmetico senza esplicitazione delle ragioni non assicura la sufficiente motivazione.
  • In caso di vizio motivazionale limitato alla determinazione della pena la Cassazione può dichiarare l'annullamento solo sulla parte sanzionatoria e disporre il rinvio ad altra sezione della Corte di appello per il nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
  • Per il difensore: quando si impugna una sentenza per eccesso di pena, è opportuno articolare chiaramente le censure (con riferimento a circostanze concrete e criteri di legge) per evitare che siano ritenute generiche e per costringere il giudice dell'impugnazione a una motivazione puntuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.