Cassazione Civile, Ordinanza n. 06741/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione resa in un giudizio tributario. In quella decisione, sia nel frontespizio sia nella descrizione dei fatti di causa, la società ricorrente era stata erroneamente indicata con una denominazione diversa da quella effettiva. L'istante ha precisato che il nominativo corretto era quello della società che aveva effettivamente proposto il ricorso originario avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale. La richiesta è stata fondata sulla natura meramente materiale della svista e sulla sua emendabilità ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio definito con la precedente ordinanza emergeva che la parte ricorrente era la società indicata dall'istante e non quella erroneamente riportata nel provvedimento. Ha quindi disposto la correzione del frontespizio e del punto della motivazione in cui compariva il nome errato, sostituendolo con quello corretto. La Corte ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
L'errore consistente nell'erronea indicazione della parte nel frontespizio e nella narrazione dei fatti è qualificato come mera svista materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432
Richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del nominativo della parte in un provvedimento giurisdizionale, quando sia agevolmente desumibile dagli atti il dato corretto, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale il giudice può emendare sia il frontespizio sia le parti del testo in cui la svista si sia riprodotta, purché l'inesattezza sia meramente materiale e non incida sul contenuto decisorio.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede sulle spese del relativo incidente, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
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