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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8229/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 37 cod. pen. e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria. Il ricorrente sostiene che la durata della pena accessoria dovesse essere rapportata alla pena principale ex art. 37 cod. pen. e contesta la motivazione fornita dal Giudice in relazione alla scelta della durata di tre anni

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite (n. 28910/2019, Surace) secondo cui, quando la legge stabilisce limiti di durata (minimo e/o massimo) per una pena accessoria, la durata deve essere determinata concretamente dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata automaticamente alla pena principale ai sensi dell'art. 37. Inoltre la Corte ha ritenuto che il Giudice a quo avesse adeguatamente motivato la durata delle pene accessorie richiamando la particolare gravità del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul processo penale abbreviato e sull'accordo sulle pene; è il procedimento con cui è stata resa la sentenza di patteggiamento

  • art. 37 cod. pen.

    Stabilisce che se la legge non determina la durata della pena accessoria essa è pari alla durata della pena principale; nel caso in esame la Corte ha precisato che questo principio non si applica quando la legge prevede limiti la cui concreta determinazione spetta al giudice secondo art. 133

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge e motivazione illogica o carente

  • Sez. U., Corte di Cassazione, sent. n. 28910 del 28/02/2019 (Surace)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che quando la legge fissa limiti di durata per la pena accessoria la determinazione concreta spetta al giudice secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., escludendo il mero rapporto con la pena principale ex art. 37

  • Corte costituzionale, sent. n. 222 del 2018

    Decisione richiamata dal Giudice di merito; nel ricorso si discuteva se la sua ratio incidesse sull'applicazione dell'art. 37, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • Sez. U., Corte di Cassazione, sent. n. 6240 del 27/11/2014

    Precedente di legittimità richiamato dal ricorrente che sosteneva l'applicabilità dell'art. 37; superato/compromesso dall'indirizzo successivo delle Sezioni Unite (Surace)

  • Sez. 5, Corte di Cassazione, sent. n. 1968 del 07/12/2018 (Montoleone)

    Ulteriore precedente evocato dal ricorrente in favore dell'applicazione dell'art. 37; la Corte lo ha ritenuto non determinante alla luce delle Sezioni Unite (Surace)

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i criteri per la determinazione della pena (e, per i limiti legali, per la determinazione concreta delle pene accessorie); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione secondo questi criteri quando la legge lascia un margine al giudice

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicato dalla Corte nella misura ritenuta equa

Massime di principio

  • Se la legge non determina affatto la durata di una pena accessoria, si applica l'art. 37 cod. pen. e la durata è pari a quella della pena principale
  • Se la legge fissa limiti di durata (minimo e/o massimo) per una pena accessoria, il giudice deve determinare concretamente la durata in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; non è lecito rapportarla automaticamente alla pena principale
  • Il giudice deve motivare specificamente la scelta della durata della pena accessoria, richiamando i criteri di proporzionalità e la gravità del fatto quando rilevanti
  • Le impugnazioni per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione richiedono un fondamento solido; contrastare un indirizzo consolidato delle Sezioni Unite senza argomentazioni nuove rende il ricorso vulnerabile
  • Il ricorrente in caso di inammissibilità/manifesto rigetto può essere condannato alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende

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