Cassazione Penale, Sentenza n. 8628/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la gravità indiziaria per l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), nonché la configurabilità dell'aggravante mafiosa rispetto al reato di narcotraffico; contestava inoltre la gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio e ai reati connessi alle armi e l'assenza di motivazione relativamente a un'estorsione. La linea difensiva sosteneva che i tre gruppi operavano autonomamente e solo occasionalmente in cooperazione, mancando un disegno criminoso unitario e il generale dominio territoriale proprio dell'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria: emergevano dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che attestavano riferimenti all'associazione nella sua interezza, l'esistenza di una cassa comune e comportamenti sintomatici di un'organizzazione stabile composta da tre componenti con autonomia interna ma riconducibili a un'entità unitaria che esercitava il controllo del territorio. Ha altresì ritenuto fondata la riconoscibilità di una struttura dedita al traffico di stupefacenti collegata all'associazione camorristica, e ha ritenuto infondate le censure sulla mancata attribuzione del tentato omicidio al ricorrente. Sul punto dell'aggravante mafiosa in relazione al capo 2, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per carenza di interesse, essendo priva di incidenza sulla legittimità della misura cautelare. Infine, il motivo relativo all'estorsione è stato respinto per mancata specificazione delle censure. Conseguentemente il provvedimento di riesame è stato confermato e il ricorso dichiarato inammissibile con applicazione delle pronunce di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che un'associazione mafiosa può avere al suo interno gruppi con autonomia operativa; la coesistenza di componenti autonome non esclude la unitarietà dell'associazione quando emergano elementi di stabilità organizzativa, controllo del territorio e uso del metodo mafioso
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Tribunale ha ritenuto possibile la configurabilità di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti anche se connessa o sovrapposta a un sodalizio di stampo mafioso; l'attività di narcotraffico può essere uno strumento di profitto dell'associazione mafiosa senza escludere profili autonomi di associazione per spaccio
art. 416-bis comma 1 cod. pen. (indicazione aggravante)
Richiamata la disciplina dell'aggravante mafiosa: la Corte ha osservato che la contestazione dell'aggravante rispetto alla misura cautelare può risultare priva di interesse se la sua esclusione non incide sulla necessità o adeguatezza della misura
art. 275 cod. proc. pen. comma 3
Richiamata nella valutazione dell'interesse a impugnare: la Corte ha ricordato che, nelle impugnazioni cautelari, contestare circostanze aggravanti non rileva quando dalla loro esclusione non deriverebbero effetti sulla legittimità della misura cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto le pronunce previste da tale articolo al termine del provvedimento
Massime di principio
- La presenza di gruppi autonomi all'interno di un contesto criminale non esclude la configurabilità di un'associazione di stampo mafioso se emergono elementi di unitarietà organizzativa, controllo del territorio e uso del metodo mafioso.
- Dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che mostrano riferimenti all'entità associativa nel suo complesso e l'esistenza di risorse comuni (cassa comune) sono elementi rilevanti per valutare la gravità indiziaria in materia di associazione mafiosa.
- Una struttura criminale può essere contemporaneamente imputata per associazione mafiosa e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la predominanza del narcotraffico non esclude l'applicazione del 416-bis se sussiste il metodo mafioso e il controllo territoriale.
- In sede di impugnazione cautelare, contestazioni formali sull'aggravante mafiosa possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse se la loro esclusione non inciderebbe sulla sussistenza o sulla natura della misura cautelare adottata.
- Per impugnare con successo una decisione cautelare è necessario dimostrare vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddittorietà nella ricostruzione probatoria; offrire una mera ricostruzione alternativa senza puntare a nullità logiche non è sufficiente.
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