Corte di giustizia, Sentenza C-694/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2024. — Commissione europea contro Repubblica di Malta. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 110 TFUE – Tassa annuale di circolazione – Tassazione dei veicoli usati importati superiore a quella gravante sui veicoli similari già presenti sul mercato nazionale. — Causa C-694/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro Malta in materia di tassazione dei veicoli. Ha ritenuto che il regime della tassa annuale di circolazione, applicato in modo più oneroso ai veicoli usati importati da altri Stati membri rispetto ai veicoli usati similari già immatricolati a Malta prima del 1° gennaio 2009, violi l’articolo 110 TFUE. Gli argomenti difensivi fondati su politica ambientale, tutela del legittimo affidamento e struttura complessiva del sistema fiscale sono stati respinti. Malta è stata quindi dichiarata inadempiente e condannata alle spese.
Inadempimento di Malta per violazione dell’articolo 110 TFUE: tassa annuale di circolazione più elevata per veicoli usati importati rispetto ai veicoli usati similari già presenti sul mercato maltese.
La questione giuridica
Se il regime maltese della tassa annuale di circolazione, che distingue tra veicoli immatricolati a Malta prima del 1° gennaio 2009 e veicoli immatricolati in altri Stati membri prima di tale data ma introdotti a Malta successivamente, imponga su questi ultimi un onere fiscale più gravoso in violazione dell’articolo 110 TFUE; e se possano giustificare tale differenza il carattere complementare rispetto alla tassa di immatricolazione, l’obiettivo ambientale, la tutela del legittimo affidamento e le considerazioni sociali.
Principio di diritto
L’articolo 110 TFUE osta a un regime di tassa annuale di circolazione che, in base a criteri di calcolo diversi, assoggetti i veicoli usati importati da altri Stati membri a un prelievo più elevato rispetto ai veicoli usati nazionali similari; non rilevano, ai fini dell’esclusione dell’inadempimento, né il richiamo al carattere complessivo del sistema fiscale con la tassa di immatricolazione, né l’obiettivo ambientale, né la tutela del legittimo affidamento o le considerazioni sociali, se tali elementi non sono idonei a eliminare la discriminazione.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 110 TFUE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Tassa annuale di circolazione e discriminazione dei veicoli usati importati
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Malta ai sensi dell’articolo 258 TFUE. La controversia concerne la compatibilità con l’articolo 110 TFUE del regime maltese della tassa annuale di circolazione, che prevede un trattamento più oneroso per i veicoli usati importati da altri Stati membri rispetto ai veicoli usati similari già presenti sul mercato maltese.
Fatti e quadro normativo nazionale
La legge maltese sull’immatricolazione dei veicoli distingue tra tassa di immatricolazione e tassa di circolazione. Quest’ultima è riscossa all’immatricolazione e poi ogni anno. Il quarto allegato della legge introduce due sistemi diversi di calcolo della tassa di circolazione:
- per i veicoli immatricolati a Malta prima del 1° gennaio 2009, il calcolo si fonda su cilindrata, alimentazione e anno di fabbricazione;
- per i veicoli immatricolati a Malta dal 1° gennaio 2009, il calcolo si fonda sulle emissioni di CO2, sulle emissioni di CO2 e particolato per i diesel e sull’anno di fabbricazione.
Secondo la Commissione, questo assetto produceva una tassazione più elevata per i veicoli usati importati da altri Stati membri immatricolati all’estero prima del 1° gennaio 2009 e introdotti a Malta dopo tale data, rispetto ai veicoli similari immatricolati a Malta prima di tale data.
Procedimento precontenzioso
La Commissione aveva aperto la fase precontenziosa con lettera di diffida del 7 giugno 2019 e, successivamente, con parere motivato del 9 giugno 2021. Malta aveva difeso il sistema sostenendo, tra l’altro, che:
- tassa di immatricolazione e tassa di circolazione costituivano un sistema fiscale complementare e globale;
- il nuovo sistema perseguiva un obiettivo ambientale ispirato al principio del "chi inquina paga";
- l’applicazione del nuovo sistema all’intero parco veicoli precedente al 2009 avrebbe leso il legittimo affidamento dei proprietari e aggravato situazioni sociali fragili.
Questione giuridica affrontata dalla Corte
La Corte doveva stabilire se il regime di tassazione annuale maltese comportasse, nei fatti, una discriminazione fiscale nei confronti dei veicoli usati importati, in quanto questi ultimi erano soggetti a un carico fiscale più elevato rispetto ai veicoli nazionali similari, in violazione dell’articolo 110 TFUE.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la funzione dell’articolo 110 TFUE: assicurare la neutralità fiscale interna ed evitare che tributi nazionali favoriscano i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Ricorda inoltre che i veicoli presenti sul mercato di uno Stato membro costituiscono "prodotti nazionali" e che i veicoli usati dello stesso tipo, caratteristiche e grado di usura sono prodotti similari, anche quando il confronto riguarda veicoli usati importati da altri Stati membri.
Applicando tali principi, la Corte osserva che:
- la tassa di circolazione è un’imposizione interna;
- il regime maltese differenzia il calcolo della tassa in base alla data di immatricolazione a Malta;
- tale differenziazione comporta, secondo gli elementi non contestati, una tassa più elevata per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2009 in poi;
- di conseguenza, i veicoli usati importati e immatricolati per la prima volta in un altro Stato membro prima del 1° gennaio 2009 sopportano un onere superiore rispetto ai veicoli usati nazionali similari immatricolati a Malta prima di tale data.
La Corte respinge l’argomento secondo cui il sistema dovrebbe essere valutato unitariamente con la tassa di immatricolazione, rilevando che non è dimostrato un nesso tale da imporre una valutazione congiunta e, comunque, non è provato l’equilibrio globale degli oneri tra i due gruppi di veicoli.
Respinge anche le giustificazioni invocate da Malta:
- l’obiettivo ambientale non è perseguito in modo coerente, poiché potrebbe essere realizzato tassando più severamente tutti i veicoli più vecchi, a prescindere dallo Stato di provenienza;
- la tutela del legittimo affidamento e le considerazioni sociali non spiegano perché la discriminazione sia necessaria, potendo Malta estendere il vecchio sistema a tutti i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2009, sia nazionali sia importati.
Infine, la Corte ribadisce che la valutazione dell’inadempimento va fatta alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, sicché le modifiche legislative approvate successivamente non incidono sulla decisione.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 110 TFUE applicando una tassa annuale di circolazione più elevata ai veicoli a motore immatricolati in altri Stati membri prima del 1° gennaio 2009 e introdotti a Malta da tale data rispetto a quella applicata ai veicoli similari immatricolati a Malta prima di tale data. Malta è inoltre condannata alle spese.
Principio ricavabile
Uno Stato membro viola l’articolo 110 TFUE quando struttura la tassa annuale di circolazione in modo tale che i veicoli usati importati da altri Stati membri sopportino, in ragione di criteri di calcolo differenti, un prelievo più gravoso rispetto ai veicoli usati nazionali similari; tale discriminazione non è giustificata dal richiamo a un sistema fiscale complessivo, né da obiettivi ambientali o da esigenze di tutela sociale, se esistono misure alternative non discriminatorie.
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