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Ordinanza

Ordinanza n. 616/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO (PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI) 1) del decreto del dirigente della U.O. Affari Generali e Personale – D.d.u.o. 23 ottobre 2024 n. 15910 – Direzione generale Welfare – Approvazione degli esiti del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale – triennio 2024/2027, pubblicato nel Bollettino Ufficiale – Serie Avvisi e Concorsi n. 44 in data 30 ottobre 2024 [Doc.1], contenente l’approvazione della “…Graduatoria Candidati Ammessi Al Corso […]”; 2) Allegato 1 - Concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 2024/2027 – Regione Lombardia – Decreto della Direzione Generale Welfare n. 6650 del 29.04.2024 [Doc.2], contenente la graduatoria candidati ammessi al corso in ordine di punteggio con codice identificativo; 3) di ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.

Giustizia amministrativa202403431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei candidati ammessi al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2024/2027 e decreto regionale di approvazione degli esiti del concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale di approvazione degli esiti del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024/2027, nonché la graduatoria dei candidati ammessi e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Dal testo dell’ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né il contenuto dell’ordinanza cautelare precedentemente adottata.

La decisione

Il TAR non definisce il merito né adotta, con la presente ordinanza, una misura cautelare. Dispone un’attività istruttoria e interlocutoria. Il ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se persista l’interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. La Regione deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR avverte che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria è incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti costituite e all’amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e dell’inerzia nell’adempimento dell’incombente relativo alla permanenza dell’interesse al ricorso.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori e sull’acquisizione di chiarimenti e documenti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni applicabili alla trattazione camerale e alla decisione processuale.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita il ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione processuale, l’inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile sulla base degli atti disponibili, il giudice amministrativo può disporre che l’amministrazione depositi gli atti impugnati e la documentazione di corredo, fornendo chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.
  • L’ordinanza istruttoria può assegnare alle parti un termine per comunicare fatti o atti sopravvenuti, precisare la permanenza dell’interesse e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie, riservando la successiva calendarizzazione e decisione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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