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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La consolidante E. s.p.a. aveva chiesto il rimborso di Euro 22.357.831,00 sostenendo che, a seguito della qualificazione parziale dell'imposizione tunisina come "simile" all'IRES (Risoluzione 83/E/2008), la quota di imposta pagata in Tunisia doveva essere detratta dall'imposta netta italiana ai sensi dell'art. 165 TUIR; ne sarebbe derivata per la consolidante un'imposta netta minore (Euro 4.482.924). In sede giudiziaria la questione ha riguardato sia l'onere probatorio circa l'effettivo pagamento delle imposte in Tunisia (il certificato tunisino prodotto veniva interpretato come mera ricevuta di domanda e non come attestazione di avvenuto pagamento), sia la presunta necessità del litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata (TTPC) per la validità del processo, atteso il regime del consolidato e la disciplina degli avvisi unici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della E. s.p.a. Confermato che: (i) non sussisteva litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata nella fattispecie (regime del consolidato, soggettività fiscale residua delle singole società e regime dell'avviso unico ante 2011); (ii) la valutazione del certificato tunisino è questione di merito affidata ai giudici di merito e la produzione di un nuovo documento (nota del Ministro tunisino del 29-12-2014) in sede di cassazione è inammissibile; (iii) la decisione di merito (che aveva ritenuto insufficiente la prova del pagamento) non risultava viziata da illogicità tale da essere censurabile in cassazione. Ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 30.000,00) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 99

    «Le imposte sui redditi ... non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.»

    Le imposte estere assimilate all'IRES non sono deducibili dal reddito (art.99) ma, se pagate a titolo definitivo e in presenza di similarità, possono essere detratte dall'imposta netta ai sensi dell'art.165.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 165

    Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (comma 1 e comma 8 citati nel testo)

    Stabilisce il meccanismo del credito d'imposta per imposte definitivamente pagate all'estero in proporzione al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo; richiede la definitività del pagamento e l'indicazione dei redditi esteri in dichiarazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 117-122 (consolidato)

    art.118 e art.122 richiamati

    Regolano l'opzione per la tassazione di gruppo: le consolidate mantengono soggettività reddituale ma la liquidazione e il versamento dell'imposta competono alla consolidante; la dichiarazione delle consolidate è finalizzata a comunicare il proprio reddito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 127

    Previsione della responsabilità solidale tra consolidante e consolidata per la maggiore imposta accertata

    Disciplina la responsabilità solidale in caso di rettifiche del reddito consolidato; rilevante per il sistema di accertamento e per la valutazione del contraddittorio ma non automaticamente traduce in litisconsorzio necessario in ogni azione di rimborso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40-bis

    «le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto ... La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari»

    Prevede la notifica dell'unico atto e il litisconsorzio necessario nelle ipotesi di rettifica con avviso unico; la Corte ha distinto i casi e ritenuto che, nella fattispecie del rimborso contestato, non sussisteva il litisconsorzio necessario.

  • Convenzione tra Italia e Tunisia (art. 5 e art. 22 e art.25 richiamati)

    art.5 (stabile organizzazione), art.22 (elisione doppia imposizione) e art.25 (scambio di informazioni) citati

    La Convenzione definisce la stabile organizzazione (giustificando tassazione in Tunisia) e i limiti per lo scambio di informazioni tra autorità fiscali; la Corte ha ricordato che l'art.25 autorizza lo scambio fra autorità ma non legittima i privati a introdurre nuove informazioni in cassazione.

  • L. n. 212 del 2000, art. 11 (interpello) e Risoluzione Agenzia Entrate 83/E/2008

    Risoluzione 83/E/2008 richiamata

    La risoluzione interpretativa dell'Agenzia ha ritenuto la similarità parziale dell'imposta tunisina con l'IRES e la possibilità di detrazione ai sensi dell'art.165; questa qualificazione è stato il presupposto sostanziale della richiesta di rimborso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 62

    Norme procedurali processuali richiamate nel ricorso

    Richiamate dalla ricorrente per censurare presunte violazioni procedurali (litisconsorzio e violazione del contraddittorio); la Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Censura per vizio di motivazione (omesso esame di fatto decisivo o motivazione illogica)

    La Corte ha richiamato i limiti della censura in cassazione: non è ammessa nuova valutazione di fatto; la diversa interpretazione del certificato tunisino è questione di merito non riapribile in cassazione salvo vizio di motivazione grave e specificamente dimostrato.

  • D.L. n. 83 del 2012 (modifica art. 360 c.p.c.)

    Modifica dei criteri di ammissibilità della censura per vizio di motivazione

    Ha ristretto le possibilità di dedurre vizio di motivazione in cassazione; applicato dalla Corte per respingere la richiesta di rinnovata valutazione del documento.

  • D.M. 9 giugno 2004, art. 7 e art. 8

    Regole tecniche sul consolidato: obbligo di presentare la dichiarazione delle consolidate e trasmissione al consolidante

    Confermano gli obblighi formali delle consolidate e il fatto che le dichiarazioni delle consolidate non prevedono la liquidazione dell'imposta (competenza della consolidante).

Massime di principio

  • Nel regime del consolidato fiscale le società consolidate mantengono una soggettività fiscale limitata (determinazione dell'imponibile), mentre la liquidazione e il versamento dell'imposta spettano alla consolidante: ciò non comporta automaticamente litisconsorzio necessario in ogni domanda giudiziale promossa da una sola delle parti; la sussistenza del litisconsorzio va valutata alla luce della specifica fattispecie e della normativa (es. art.40-bis DPR 600/1973).
  • La qualificazione di imposte estere come "simili" all'imposta nazionale (e la conseguente possibilità di detrazione ai sensi dell'art.165 TUIR) può modificare il trattamento contabile/fiscale (da deduzione a credito d'imposta) e richiede che le imposte estere risultino effettivamente pagate "a titolo definitivo"; il contribuente ha l'onere di prova dell'effettivo pagamento.
  • La valutazione dell'attendibilità e del contenuto di certificazioni rilasciate da autorità estere è questione di merito riservata ai giudici di merito: in cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti né la produzione di documenti nuovi attinenti alla fondatezza della pretesa, salvo casi eccezionali (nullità, questioni processuali o fatti sopravvenuti che determinano giudicato).
  • La produzione, in sede di cassazione, di documenti nuovi relativi alla fondatezza del diritto è generalmente inammissibile; se il documento è ritenuto decisivo la via corretta è il rimedio della revocazione (art.395 c.p.c.) se ricorrono i presupposti.
  • Le richieste di rimborso basate su mutamenti di qualificazione fiscale (es. da deduzione a credito d'imposta) devono tener conto delle modalità di calcolo: occorre ricostruire l'imposta lorda virtuale senza la deduzione estera e poi detrarre il credito d'imposta pari alle imposte estere definitivamente pagate, nel rispetto delle restrizioni normative (es. rapporto di proporzione indicato dall'art.165).
  • Le convenzioni internazionali (es. Italia-Tunisia) regolano la tassazione delle stable organization e lo scambio di informazioni tra autorità fiscali; tuttavia, il loro utilizzo in giudizio da parte di privati è soggetto ai limiti processuali ordinari e lo scambio di informazioni tra autorità non autorizza il depositi di nuove attestazioni in cassazione se non già prodotte in grado di merito.

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