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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26217/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto dal difensore dell'imputato; dedotte violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione: (i) all'attendibilità del riconoscimento fotografico e fonico operato dalla persona offesa, con richiamo alla presenza/assenza di verruche sulle mani e alla presunta inesattezza dell'identificazione vocale; (ii) al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con riferimento alla somma consegnata (euro 300); (iii) al diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p., contestando la valutazione della gravità del fatto e della personalità del prevenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000. Motivi: il primo motivo (sull'attendibilità del riconoscimento) è generico e manifestamente infondato; i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'attendibilità del riconoscimento fotografico e fonico, avendo la vittima avuto contatti diretti e telefonici con l'imputato e i correi; la rilevanza della presunta assenza di verruche è considerata marginale e non idonea a rimuovere la credibilità della persona offesa; l'identificazione vocale non richiedeva perizia quando esistono riscontri circostanziali che legittimano il convincimento del giudice. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di estorsione, osservando che non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia completamente annullata perché sussista estorsione. Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è stato ritenuto congruamente motivato poiché la somma e i pregiudizi non erano di valore trascurabile; analogamente il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalle modalità del fatto e dalla negativa personalità dell'imputato.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020

    Richiamata esclusivamente in ordine alla modalità di trattazione con contraddittorio cartolare (procedura adottata per il caso)

  • Codice Penale

    La Corte ha ritenuto che l'attenuante richiede che il pregiudizio economico sia pressoché irrisorio; la somma versata (euro 300) e gli effetti sul danneggiato non sono stati considerati tali da integrare l'attenuante

  • Codice Penale

    I criteri per la concessione delle attenuanti generiche devono valutare tutti gli elementi della personalità e del comportamento; la Corte ha ritenuto legittimo valorizzare la gravità del fatto e i precedenti/pendenze dell'imputato come indicatori negativi della personalità

Massime di principio

  • Le censure sull'attendibilità del riconoscimento fotografico devono essere concrete e specifiche: riferimenti generici a dettagli marginali (es. verruche) sono insufficienti a rimuovere la credibilità della p.o.
  • Il riconoscimento vocale non richiede automaticamente una perizia fonica: può essere ritenuto valido quando esistono riscontri fattuali e circostanze corroboranti (contatti diretti, contenuto delle conversazioni, correlazione con chiamate e fatti)
  • Per la configurazione dell'estorsione non è necessaria l'annullamento totale della volontà della vittima; è sufficiente che la richiesta illecita connessa a un pregiudizio patrimoniale venga accolta per convenienza o per evitare un male percepito come più grave
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. richiede che il pregiudizio sia di valore praticamente irrisorio sia in termini monetari sia per gli effetti sulla vittima; somme non trascurabili o conseguenze rilevanti giustificano il diniego
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse quando la gravità del fatto, i precedenti giudiziari e le pendenze di polizia indicano una personalità penalmente rilevante; il giudice deve motivare considerando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • In Cassazione i motivi vaghi o meramente riassuntivi della doglianza sono spesso dichiarati inammissibili: l'impugnazione deve spiegare concretamente perché la decisione di merito sarebbe illogica o insufficiente

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