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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11330/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai due imputati, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e che i motivi di impugnazione non rientravano tra quelli consentiti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., dunque in sede di concordato in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti: contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso è ammissibile solo se si deducono vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, oppure all'eventuale illegalità della pena. Nel caso concreto, i motivi dedotti riguardavano il calcolo della pena e quindi, secondo la Corte, integravano al più profili di illegittimità del trattamento concordato o di illogicità della pena, ma non una delle censure ammissibili contro quel tipo di sentenza.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo o all'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi strettamente inerenti alla genesi e alla validità del concordato o alla legalità della pena.
  • Non sono deducibili, contro una decisione emessa ex art. 599-bis c.p.p., censure che investano il mero calcolo della pena, quando esse si risolvano in contestazioni sull'adeguatezza o sull'illogicità del trattamento sanzionatorio concordato.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di concordato in appello, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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