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Sentenza

Sentenza n. 2680/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva del 12 giugno 2026 della procedura ordinaria d’impiego annuale 2026, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalla selezione per un posto di SGT Costiero a Castellammare del Golfo; inoltre, atti consequenziali, diniego di avvio al corso abilitante e individuazione del controinteressato per il trasferimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare partecipante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, specialista MS – Motorista della componente navale, aveva chiesto il trasferimento a Castellammare del Golfo per un posto di SGT Costiero e si era classificato primo nella graduatoria provvisoria con 79,5133 punti. La graduatoria definitiva lo ha escluso richiamando gli artt. 9 e/o 10 del disciplinare; l’Amministrazione ha poi precisato che mancava il requisito dei quarantacinque anni, previsto dalla Direttiva per l’impiego decentrato del personale specialista fuori componente. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della Direttiva, della Circolare Pers. 1 – Edizione 2015 e del disciplinare: il requisito anagrafico e quello dei dieci anni nella componente specialistica riguarderebbero soltanto il reintegro nella componente generica NP, mentre la candidatura per SGT Costiero comportava il passaggio tra posizioni della stessa componente specialistica; l’Amministrazione avrebbe quindi introdotto una causa di esclusione non prevista dalla disciplina della procedura. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 1 l. 241/1990, dei principi di logicità, coerenza, trasparenza e buon andamento, nonché difetto d’istruttoria e motivazione, contraddittorietà e sviamento: essendo risultato primo in graduatoria e riconosciuto idoneo sul piano psicofisico, avrebbe dovuto essere avviato al corso abilitante di 47 giorni prima del trasferimento programmato nel terzo quadrimestre del 2026, anziché essere preferito al quinto classificato, privo di motivazione comprensibile. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio e chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: benché gli atti provenissero da organi centrali, i loro effetti diretti erano limitati alla Sicilia, riguardando il servizio a Pantelleria e il trasferimento a Castellammare del Golfo; è quindi competente il TAR territorialmente interessato secondo il criterio dell’efficacia. Ha accolto il primo motivo. La Direttiva distingue la componente generica NP da quella specialistica navale, nella quale rientrano sia i motoristi sia gli abilitati al comando di unità costiere. I requisiti dei dieci anni di permanenza nella componente specialistica e dei quarantacinque anni sono previsti per il reintegro nella componente generica, non per il passaggio tra posizioni della stessa componente specialistica. Anche il disciplinare distingue le posizioni specialistiche da quelle genericamente indicate come NP; la posizione SGT Costiero era indicata nell’interpello senza una riserva di accesso alla componente generica. Una diversa denominazione usata nella successiva nota amministrativa non poteva modificarne retroattivamente natura e requisiti. Estendere per analogia il limite anagrafico avrebbe introdotto una causa di esclusione non prevista. Il TAR ha quindi annullato la graduatoria definitiva nella parte in cui escludeva il ricorrente per mancato compimento dei quarantacinque anni e collocava al primo posto utile il secondo classificato, nonché gli eventuali atti consequenziali nei limiti dell’interesse, disponendo il riesame della posizione. Ha respinto il secondo motivo: l’annullamento dell’esclusione non attribuisce automaticamente il posto né il diritto al trasferimento o alla precedenza nel corso, perché il ricorrente non possiede ancora l’abilitazione. Spetta all’Amministrazione verificare, nel riesercizio del potere, se abbia i requisiti per accedere al corso, compresa l’idoneità psicofisica, e possa conseguire l’abilitazione in tempo utile. Le spese sono state compensate per metà tra ricorrente e Ministero: su € 2.500 di compensi, il Ministero è stato condannato a pagare € 1.250, oltre metà delle spese vive, accessori e contributo unificato; spese integralmente compensate nei confronti dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 104/2010

    Nel caso in esame, tali effetti sono circoscritti al territorio della Regione Siciliana, con conseguente competenza per territorio di questo TAR.

    Il criterio dell’efficacia radica la competenza territoriale presso il TAR nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti dell’atto, quando questi siano limitati a tale ambito territoriale.

  • art. 3, comma 3, Direttiva in materia di impiego decentrato dei sottufficiali, graduati e militari di truppa – Edizione 2019

    L’art. 3, comma 3, della Direttiva in materia di impiego decentrato dei sottufficiali, graduati e militari di truppa – Edizione 2019 stabilisce che «il personale NP in possesso di particolari specialità, abilitazioni o brevetti deve essere considerato “specialista” ed impiegato in conformità con i criteri di cui all’art. 4 e seguenti».

    Il personale NP munito di specialità, abilitazioni o brevetti è qualificato come specialista e il suo impiego va disciplinato secondo le regole previste per la componente specialistica.

  • art. 7, comma 1, Direttiva in materia di impiego decentrato dei sottufficiali, graduati e militari di truppa – Edizione 2019

    Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Direttiva, tanto i motoristi quanto gli abilitati al comando delle unità navali costiere appartengono alla componente specialistica navale.

    Il motorista e il personale abilitato al comando di unità costiere appartengono entrambi alla componente specialistica navale; il passaggio tra tali posizioni non costituisce reintegro nella componente generica NP.

  • art. 4, comma 4, Direttiva in materia di impiego decentrato dei sottufficiali, graduati e militari di truppa – Edizione 2019

    Il dato letterale è univoco: tali requisiti sono richiesti per il passaggio dalla componente specialistica a quella generica NP, non per ogni mutamento d’impiego del personale specialista e, in particolare, non per il passaggio tra due posizioni appartenenti alla medesima componente specialistica.

    I requisiti di almeno dieci anni nella componente specialistica e di almeno quarantacinque anni operano per il reintegro nella componente generica NP e non possono essere estesi a un mutamento d’impiego all’interno della stessa componente specialistica.

  • art. 13, comma 1, Direttiva in materia di impiego decentrato dei sottufficiali, graduati e militari di truppa – Edizione 2019

    Il dato letterale è univoco: tali requisiti sono richiesti per il passaggio dalla componente specialistica a quella generica NP, non per ogni mutamento d’impiego del personale specialista e, in particolare, non per il passaggio tra due posizioni appartenenti alla medesima componente specialistica.

    Il requisito anagrafico dei quarantacinque anni, con quello della permanenza decennale nella componente specialistica, è riferito al reintegro nella componente generica NP e non alla selezione per una diversa posizione specialistica.

  • art. 10, comma 1, disciplinare della procedura d’impiego annuale

    Quando la posizione richiede una determinata specialità, abilitazione o brevetto, occorre verificare i requisiti professionali propri di quella posizione, secondo il comma 1.

    Per una posizione con specifiche connotazioni specialistiche la selezione deve verificare i requisiti professionali richiesti per quella posizione, senza applicare requisiti riferiti a posizioni generiche.

  • art. 10, comma 2, disciplinare della procedura d’impiego annuale

    I requisiti stabiliti per il reintegro nella componente generica assumono invece rilievo, ai sensi del comma 2, soltanto per le posizioni prive di specifiche connotazioni specialistiche e contrassegnate dalla dicitura «NP».

    I requisiti per il reintegro nella componente generica rilevano solo per le posizioni senza specifiche connotazioni specialistiche, indicate nell’annesso come NP.

  • art. 10, comma 4, disciplinare della procedura d’impiego annuale

    Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del disciplinare, il trasferimento può essere disposto anche in favore di chi non abbia ancora conseguito l’abilitazione, purché sia in condizione di ottenerla in tempo utile per la copertura del posto.

    Il trasferimento può essere disposto anche a favore di chi non possiede ancora l’abilitazione, ma solo se può conseguirla in tempo utile; la verifica dei requisiti per accedere al corso e conseguire il titolo compete all’Amministrazione in sede di riesercizio del potere.

  • art. 60 d.lgs. 104/2010

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 1 l. 241/1990

    Con il secondo motivo il sig. -OMISSIS- ha dedotto, sotto un distinto profilo, la violazione delle medesime disposizioni della Direttiva e del disciplinare, nonché dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di logicità, coerenza, trasparenza e buon andamento.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente a sostegno delle censure, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • I requisiti di età minima e di permanenza nella componente specialistica previsti per il reintegro nella componente generica non si applicano, in assenza di una previsione espressa, al passaggio tra posizioni appartenenti alla stessa componente specialistica.
  • Nelle procedure selettive, le prescrizioni della lex specialis vincolano l’Amministrazione e vanno interpretate secondo il loro significato letterale e sistematico; non possono essere introdotti requisiti di partecipazione o cause di esclusione non espressamente previsti, né estese per analogia limitazioni dettate per fattispecie diverse.
  • La natura e i requisiti della posizione selettiva vanno desunti dalla disciplina e dall’interpello applicabili; una denominazione contenuta in una successiva nota amministrativa non può modificarli retroattivamente.
  • Quando il candidato non possiede ancora l’abilitazione richiesta, l’annullamento della sua esclusione non gli attribuisce automaticamente il posto o la precedenza nel corso: l’Amministrazione deve verificare se possieda i requisiti per accedere alla formazione e conseguire il titolo in tempo utile, senza che tale valutazione sia sostituita dal giudice.
  • La competenza territoriale si radica presso il TAR nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti dell’atto, quando tali effetti siano limitati a quel territorio, anche se l’atto è stato adottato da un organo centrale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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