Cassazione Penale, Sentenza n. 24191/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate costituiscono vizi di motivazione e non violazioni di legge rilevabili in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 2 febbraio 2023.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza originaria dei requisiti, nonché del decreto di reiezione dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore. Il ricorso deduceva violazioni normative (art. 112 d.P.R. 115/2002; artt. 72, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 e 2729 c.c.) e omesso esame di fatti determinanti, sostenendo che la Corte avesse errato nel ritenere una presunzione di reddito dell'imputato derivante dalla sua partecipazione a un'associazione per delinquere e non avere considerato elementi che scalfissero tale presunzione; chiedeva altresì rivalutazione del diniego di liquidazione compensi in caso di accoglimento.
Norme richiamate
art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il ricorrente contestava che la Corte non avesse indicato ulteriori elementi rispetto a quelli valutati all'ammissione che giustificassero la revoca; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura fosse in realtà un vizio di motivazione e non una violazione di legge suscettibile di censura in sede di legittimità
art. 72, comma 4-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei redditi dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la deduzione circa la presunzione di reddito fosse questione di valutazione e motivazione (presunzione semplice) e quindi soggetta a sindacato limitato in Cassazione
art. 2729 c.c.
Norma sulle presunzioni civili citata dal ricorrente per contestare l'uso della presunzione semplice; la Cassazione ha considerato la controversia come riguardante la valutazione probatoria e la motivazione, non una questione di diritto censurabile
art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge l'opposizione al decreto di revoca del gratuito patrocinio è ammissibile solo per violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che invece contestava motivazioni
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di revoca del patrocinio a spese dello Stato è possibile censurare solo violazioni di legge: i vizi di motivazione sono inammissibili.
- Le contestazioni sulla valutazione delle presunzioni e sull'apprezzamento del materiale probatorio (ad es. presunzione semplice di percezione di redditi) configurano vizi di motivazione e non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.
- La mera indicazione di elementi diversi da quelli considerati nell'atto di revoca deve essere formulata come violazione di diritto per non incorrere nell'inammissibilità; se si punta a impugnare la logica o la completezza della motivazione è probabile il rigetto per inammissibilità.
- Anche se successivamente intervengono fatti o sentenze (es. assoluzione irrevocabile), in Cassazione occorre inquadrare il rilievo come questione di legge per renderlo ammissibile; altrimenti tali elementi possono essere rilevanti solo in sede di merito o in un nuovo procedimento.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorsi che rientrino nella categoria dei vizi di motivazione.
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