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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24191/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate costituiscono vizi di motivazione e non violazioni di legge rilevabili in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 2 febbraio 2023.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza originaria dei requisiti, nonché del decreto di reiezione dell'istanza di liquidazione dei compensi del difensore. Il ricorso deduceva violazioni normative (art. 112 d.P.R. 115/2002; artt. 72, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 e 2729 c.c.) e omesso esame di fatti determinanti, sostenendo che la Corte avesse errato nel ritenere una presunzione di reddito dell'imputato derivante dalla sua partecipazione a un'associazione per delinquere e non avere considerato elementi che scalfissero tale presunzione; chiedeva altresì rivalutazione del diniego di liquidazione compensi in caso di accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il ricorrente contestava che la Corte non avesse indicato ulteriori elementi rispetto a quelli valutati all'ammissione che giustificassero la revoca; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura fosse in realtà un vizio di motivazione e non una violazione di legge suscettibile di censura in sede di legittimità

  • art. 72, comma 4-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei redditi dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la deduzione circa la presunzione di reddito fosse questione di valutazione e motivazione (presunzione semplice) e quindi soggetta a sindacato limitato in Cassazione

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni civili citata dal ricorrente per contestare l'uso della presunzione semplice; la Cassazione ha considerato la controversia come riguardante la valutazione probatoria e la motivazione, non una questione di diritto censurabile

  • art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che respinge l'opposizione al decreto di revoca del gratuito patrocinio è ammissibile solo per violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che invece contestava motivazioni

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze di revoca del patrocinio a spese dello Stato è possibile censurare solo violazioni di legge: i vizi di motivazione sono inammissibili.
  • Le contestazioni sulla valutazione delle presunzioni e sull'apprezzamento del materiale probatorio (ad es. presunzione semplice di percezione di redditi) configurano vizi di motivazione e non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità.
  • La mera indicazione di elementi diversi da quelli considerati nell'atto di revoca deve essere formulata come violazione di diritto per non incorrere nell'inammissibilità; se si punta a impugnare la logica o la completezza della motivazione è probabile il rigetto per inammissibilità.
  • Anche se successivamente intervengono fatti o sentenze (es. assoluzione irrevocabile), in Cassazione occorre inquadrare il rilievo come questione di legge per renderlo ammissibile; altrimenti tali elementi possono essere rilevanti solo in sede di merito o in un nuovo procedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorsi che rientrino nella categoria dei vizi di motivazione.

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