Cassazione Civile, Ordinanza n. 36466/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo con cui l’ente previdenziale contestava a un datore di lavoro il mancato versamento di contributi. La contestazione riguardava, da un lato, l’avvenuta fruizione e il conguaglio di ore di cassa integrazione guadagni ordinaria in misura superiore a quella spettante; dall’altro, l’erogazione a un lavoratore di somme indicate come assegno per il nucleo familiare in eccedenza rispetto al dovuto. La Corte d’appello aveva accolto l’azione di accertamento negativo del datore, ritenendo che il provvedimento di ammissione alla CIG, pur illegittimo, non fosse disapplicabile nel giudizio tra ente pubblico e privato e costituisse comunque titolo per le somme anticipate e poi conguagliate; inoltre aveva ritenuto che le somme pagate in eccesso a titolo di assegno per il nucleo familiare fossero un indebito ripetibile verso il lavoratore, non una voce retributiva assoggettabile a contribuzione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e omessa pronuncia, sostenendo che, pur ammettendo la non disapplicabilità del provvedimento di ammissione alla CIG, la Corte non aveva esaminato se le somme erogate per le ore di CIG eccedenti dovessero comunque essere considerate retribuzione e quindi assoggettate a contributi; con il secondo ha denunciato violazione di norme in materia di assegni familiari e contribuzione, sostenendo che le somme eccedenti corrisposte a tale titolo avrebbero dovuto essere trattate come retribuzione e che, comunque, il conguaglio operato dal datore nei confronti dell’INPS era indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, escludendo l’omessa pronuncia: una volta affermata la non disapplicabilità del provvedimento di ammissione alla CIG, la Corte territoriale aveva già escluso la natura retributiva delle somme corrisposte per le ore di integrazione salariale, poiché il pagamento trovava titolo in un provvedimento valido ed efficace, anche se illegittimo, finché non revocato o annullato. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla natura delle somme corrisposte a titolo di assegno familiare, non censurato nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c.; infondato nella parte in cui sosteneva che, pur essendo indebito il pagamento al lavoratore, il conguaglio con l’INPS fosse comunque ingiustificato, perché la pretesa azionata dall’ente nell’accertamento ispettivo riguardava la contribuzione sulle somme anticipate in eccedenza assumendole come retributive, mentre la Corte d’appello aveva correttamente escluso tale natura. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto.
Norme richiamate
art. unico della L. n. 427/1980
Richiamato dall’INPS come base normativa della pretesa contributiva in relazione alla cassa integrazione.
art. 2, comma 17, L. n. 549/1995
Richiamato dall’INPS a sostegno della disciplina contributiva invocata.
art. 12 L. n. 153/1969
Richiamato dall’INPS in tema di base imponibile contributiva.
art. 2 L. n. 335/1995
Richiamato dall’INPS in tema di obbligazione contributiva e trattamento previdenziale.
artt. 37, 42, 43 d.P.R. n. 797/1955
Richiamati dall’INPS in relazione agli assegni per il nucleo familiare e al regime delle relative prestazioni.
art. 1, comma 1, L. n. 876/1986
Richiamato dall’INPS nella disciplina degli assegni familiari.
art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 173/1988 conv. in L. n. 291/1988
Richiamato dall’INPS nella disciplina del trattamento previdenziale e dei conguagli.
art. 2, comma 15, L. n. 335/1995
Richiamato dall’INPS a sostegno della pretesa contributiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che la censura sull’accertamento di fatto è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
Cass. 5517/1995
Richiamata per il principio secondo cui il provvedimento di ammissione alla CIG ha natura costitutiva del titolo di integrazione salariale.
Cass. S.U. 310/2007
Richiamata per affermare che il provvedimento di ammissione alla CIG deve essere revocato o annullato per far venir meno il rapporto previdenziale e il titolo del pagamento.
Cass. 8873/2015
Richiamata per il principio secondo cui, se l’INPS intende recuperare contributi non versati per indebito conguaglio, la pretesa deve riguardare proprio i contributi non pagati e non una diversa pretesa contributiva.
Massime di principio
- Il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione, finché permane valido ed efficace, costituisce il titolo del pagamento delle somme anticipate dal datore di lavoro, anche se adottato in violazione di legge; perciò, sino a revoca o annullamento, tali somme non assumono natura retributiva.
- Quando la pubblica amministrazione esercita una pretesa contributiva, la qualificazione giuridica delle somme contestate deve corrispondere alla specifica causa petendi posta a fondamento dell’atto impositivo; non è consentito trasformare in giudizio una pretesa relativa a indebiti conguagli in una diversa pretesa fondata sulla retribuibilità delle somme.
- La censura che mira a contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito sulla causale dei pagamenti è inammissibile se non viene veicolata nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
- Le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e pagate in eccedenza rispetto al dovuto conservano natura di indebito ripetibile verso il percettore, ma ciò non implica automaticamente che il relativo importo sia imponibile come retribuzione nei rapporti contributivi con l’ente previdenziale.
- Per sostenere la debenza contributiva non basta allegare che un pagamento sia avvenuto in eccesso o sia ripetibile: occorre dimostrare che esso abbia effettiva natura retributiva o comunque sia soggetto, per legge, a contribuzione.
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