Sentenza n. 15887/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato nel merito le censure di legittimità. Ha preso atto della dichiarazione di rinuncia, rilevando però che essa non era stata notificata alla controparte come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.; ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza sindacale n. 13 del 26 maggio 2023 sulle limitazioni delle emissioni sonore, come rettificata dall’ordinanza n. 17 dell’11 luglio 2023 quanto alle giornate di svolgimento delle attività
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 13 del 26 maggio 2023 e, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. 17 dell’11 luglio 2023. Ha dedotto che la prima ordinanza richiamava il precedente provvedimento del 2021 ma non quello più recente del 4 agosto 2022, e che l’ampliamento degli orari consentiti per attività rumorose non era adeguatamente motivato né fondato su un’istruttoria aggiornata, nonostante la necessità di bilanciare gli interessi economici degli esercenti con la tutela del riposo, della salute e del benessere psicofisico. Ha inoltre denunciato il contrasto con l’art. 659 c.p., che imporrebbe cautele contro il disturbo anche a prescindere dal rispetto formale dei limiti acustici, nonché con l’art. 60 del Regolamento comunale di Polizia Urbana e l’art. 67 del Regolamento del Parco regionale dei Castelli Romani. Le censure dei motivi aggiunti contro la rettifica delle giornate di svolgimento erano di tenore analogo. Il Comune, pur ritualmente notificato, non si è costituito. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
rilevata la mancata notificazione alla controparte ai sensi della disciplina in materia di rinuncia al ricorso di cui all’art. 84 comma 3 c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non è stata notificata alla controparte secondo quanto previsto dal comma 3.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ritiene sia, tuttavia, possibile dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla scorta del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), ed 84 comma 4 c.p.a.
Anche quando non può essere definito il giudizio sulla base della rinuncia non notificata, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, applicando congiuntamente l’art. 35, comma 1, lett. c), e l’art. 84, comma 4, c.p.a.
art. 84, comma 4, c.p.a.
ritiene sia, tuttavia, possibile dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla scorta del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), ed 84 comma 4 c.p.a.
La norma consente, nel caso considerato, di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione pur in assenza della notificazione della rinuncia prevista dal comma 3.
Massime di principio
- La mancata notificazione alla controparte della rinuncia al ricorso impedisce di definirlo sulla base della rinuncia secondo la disciplina dell’art. 84, comma 3, c.p.a.; il giudice può tuttavia dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.
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