Sentenza n. 444/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 205/2025 emessa dal Tribunale di Bologna il 24/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 205/2025, passata in giudicato, relativa a una posizione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 205/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato il cui attestato di cancelleria è stato prodotto in giudizio. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorso di ottemperanza è stato attivato parzialmente, limitatamente a una docente, mentre la sentenza del giudice ordinario riguardava due docenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha accertato la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, disponendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e la persistente inerzia dell'amministrazione obbligata.
- In presenza di perdurante inadempimento all'obbligo di conformarsi a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →