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Sentenza

Sentenza n. 944/2026 - Catania, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4338/23 del Tribunale di Catania - sezione lavoro;

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo corrispondente alla fascia stipendiale "3–8 anni" fino al conseguimento della fascia "9–14 anni", con le differenze retributive e gli accessori previsti dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dare esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, evidenziando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile, era stata notificata all'amministrazione debitrice in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l'ulteriore ipotesi di inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli facoltà di delega e disponendo che provveda, su richiesta del ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato dal titolo giudiziale per la determinazione degli accessori sulle differenze retributive riconosciute al ricorrente.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiamato quale disposizione che estende o richiama la disciplina degli accessori prevista dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme e l'amministrazione non vi provvede, il giudice amministrativo può essere adito con ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione del titolo.
  • L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile, ai fini dell'ottemperanza, dopo la rituale notificazione del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione del giudicato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La costituzione dell'amministrazione con atto di mera forma non impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza quando dagli atti risultano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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