Cassazione Penale, Sentenza n. 6885/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione (art. 648 e 648-ter c.p.), con parziale riduzione della pena e riconoscimento dell'attenuante prevalente rispetto alla recidiva. Quattro censure: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 648-ter: non sarebbe provato che l'imputato si fosse accorto dell'abrasione del telaio e avesse agito in malafede; 2) richiesta di derubricazione a fattispecie colposa (art. 712 c.p.) per omissione degli accertamenti sulla provenienza del ciclomotore; 3) esclusione della recidiva contestata (art. 99 comma 4 c.p.), contestandone l'effetto anche se ritenuta subvalente; 4) censura per la revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena (sentenze precedenti) e violazione del divieto di reformatio in pejus.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo evocativo di censure non consentite in sede di legittimità (doppia conforme e divieto di nuova valutazione del fatto), considerando la motivazione di merito esente da vizi logici. Il secondo motivo è aspecifico, riproducendo ragioni già decise in appello senza contestazione puntuale. Il terzo motivo è privo di interesse impugnatorio perché la recidiva, pur riconosciuta, è risultata subvalente rispetto alle attenuanti e non ha inciso né direttamente né indirettamente sulla misura della pena applicata. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la revoca della sospensione condizionale è stata correttamente disposta in quanto di natura dichiarativa (ope legis) rispetto a cause ostative presenti alla data dei reati; non è stata violata la regola della reformatio in pejus. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di ricettazione quale reato contestato; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di responsabilità fondata sulle evidenze acquisite.
art. 648-ter cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come centro del vizio accusatorio (travisamento della prova); la Corte di legittimità ha escluso che vi sia stato errore di valutazione idoneo a integrare vizio di legittimità.
art. 712 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per la derubricazione a condotta colposa; la Corte ha ritenuto la questione già valutata e respinta dal giudice d'appello, giudicando il motivo aspecifico.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva. La Corte ha riconosciuto la recidiva ma l'ha ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, quindi non impattante sulla determinazione della pena.
art. 168, comma terzo, cod. pen.
Richiamato in relazione alla revoca della sospensione condizionale: la Corte ha interpretato la revoca, quando sussistano cause ostative presenti alla data del fatto, come atto di natura dichiarativa che può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice di appello.
art. 164, comma quarto, cod. pen.
Richiamato come norma che indica le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la presenza di tali cause ha giustificato la revoca del beneficio.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità dopo la riforma e la necessità di specificità e di atti processuali decisivi per dedurre travisamento della prova.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'inammissibilità per aspecificità del motivo che non confronta la motivazione del giudice di gravame.
art. 674, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Citata per spiegare che la revoca della sospensione condizionale può essere rilevata anche dal giudice dell'esecuzione o dal giudice d'appello in mancanza di impugnazione del PM.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per disporre le spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza richiamata in ordine agli effetti che una aggravante può avere sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la recidiva non abbia avuto effetto concreto ai sensi di tale norma.
art. 69 cod. pen.
Citato nel ragionamento sul fatto che un'aggravante si considera applicata anche se paralizza un'attenuante; la Corte ha concluso che nella specie l'aggravante risultava tamquam non esset rispetto all'attenuante prevalente.
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello coerenti), la Corte di cassazione è fortemente limitata nel sindacato sulle valutazioni di fatto: non può rivedere i fatti se non per macroscopici travisamenti individuabili "ictu oculi".
- Il vizio di travisamento della prova in cassazione richiede indicazione puntuale degli atti decisivi e delle incongruenze macroscopiche tra motivazione e materiale probatorio; mere alternative ricostruzioni non sono ammesse.
- Motivi che ripetono in termini generici le stesse ragioni già esaminate e respinte dai giudici di merito sono aspecifici e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'esclusione o la qualificazione di una recidiva può non costituire interesse impugnatorio se la circostanza è stata ritenuta subvalente e non ha influito sulla pena; l'interesse sussiste solo se l'aggravante ha avuto un'effettiva incidenza sull'entità della sanzione o su altri effetti giuridici rilevanti.
- La revoca della sospensione condizionale di pena, quando fondata su cause ostative esistenti alla data del fatto, ha natura dichiarativa (ope legis) e può essere pronunciata dal giudice d'appello anche senza replica del pubblico ministero senza violare il divieto di reformatio in pejus.
- La Cassazione è essenzialmente un giudizio di legittimità: per contestare la motivazione del merito è necessario fornire contestazioni specifiche e provate dei passaggi logici che avrebbero viziato la decisione.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende.
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