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Sentenza

Sentenza n. 7981/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022 della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE della Regione Emilia Romagna (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI EDELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6AGOSTO 2015, N. 125”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente delle delibere: - n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; - n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; - n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; - n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; - n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; - n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; - n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; - n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; - n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; - n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; - n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; - n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; - n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Giustizia amministrativa202304154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali di determinazione e attuazione della quota di ripiano dovuta per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determina regionale di individuazione dell'impresa e della relativa quota di ripiano, nonché i presupposti atti ministeriali, gli accordi e le intese adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e gli atti delle aziende sanitarie regionali relativi alla certificazione del fatturato dei fornitori. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando entro il termine previsto il 25 per cento dell'importo indicato nel provvedimento regionale. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, depositando l'attestazione dell'avvenuto pagamento e dell'accertamento regionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha interpretato l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 come una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede cumulativamente il tempestivo pagamento, da parte dell'impresa fornitrice, della quota ridotta del 25 per cento e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte del competente ente regionale o provinciale. Poiché nel caso concreto risultavano presenti sia il pagamento della somma ridotta sia l'attestazione regionale, erano integrati i presupposti normativi per la definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] determinando la cessazione della materia del contendere [...]

    La norma consente di estinguere l'obbligazione di ripiano relativa agli anni 2015-2018 mediante il pagamento tempestivo del 25 per cento dell'importo dovuto e stabilisce che la cessazione della materia del contendere richiede anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini della cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi agli obblighi di ripiano per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la disciplina sopravvenuta richiede cumulativamente il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, del 25 per cento dell'importo indicato nel provvedimento regionale o provinciale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.
  • Il pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice, da solo, non perfeziona la fattispecie estintiva processuale: la cessazione della materia del contendere presuppone anche l'accertamento formale dell'avvenuto e tempestivo versamento da parte dell'amministrazione competente.
  • L'integrale versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione di ripiano relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse alla corresponsione degli importi relativi a tali annualità.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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