Ordinanza n. 735/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) della Ordinanza Dirigenziale n. 461/2021 del 16/11/2021 prot. 82609/2021 (notificata il 17/11/2021) emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia, che ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi delle opere edificate alla via Trav. Cantieri Metallurgici n. 63 (Fg. 3 P.lla 2369 sub 2); b) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dai ricorrenti il 04/09/2023 e depositati in giudizio il 22/09/2023, per l’annullamento: a) della Ordinanza Dirigenziale n. 149/2023 del 07/06/2023 prot. 36879/2023 (notificata il 09/06/2023) emessa dal Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale viene irrogata la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001; b) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive e successiva ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale comunale che ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate in un immobile sito nel Comune di Castellammare di Stabia. Con motivi aggiunti hanno impugnato la successiva ordinanza con cui il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. La domanda cautelare originariamente proposta è stata rinunciata dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la causa non fosse definibile in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. e, conseguentemente, non ha deciso né il merito delle censure né la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto il rinvio degli atti al Presidente della Sezione per la fissazione della data dell’udienza pubblica. In precedenza, il giudizio era stato cancellato dal ruolo cautelare per mancanza della domanda di fissazione dell’udienza; successivamente i ricorrenti hanno depositato tale istanza insieme ai motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi per abusi edilizi.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente agli abusi edilizi.
art. 72-bis c.p.a.
Il TAR ritiene che la causa non sia definibile in rito mediante il procedimento previsto da tale disposizione e dispone quindi la fissazione dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando il giudizio non è definibile in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., il TAR non decide la controversia con tale modalità e rinvia gli atti al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica.
- La rinuncia alla domanda cautelare non determina la definizione del giudizio di annullamento, che deve proseguire quanto alla decisione sulla legittimità degli atti impugnati, ove sia stata presentata la domanda di fissazione dell’udienza.
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