Sentenza n. 2407/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della lettera datata 3.12.2025, prot. n. 0058977, proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il personale, con cui veniva comminata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità indetta ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di complessivi 20 posti di categoria “A” riservata al personale di cui all'articolo 7, comma 4, L. n. 40/2025, da destinare al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il provvedimento di autotutela ha eliminato l'effetto lesivo dell'esclusione mediante la reintegrazione del ricorrente nella procedura di mobilità. Non è stata esaminata la legittimità originaria dell'esclusione, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: esclusione dalla procedura di mobilità per carenza dei requisiti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la lettera del 3 dicembre 2025 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo aveva escluso, per carenza di requisiti, dalla procedura di mobilità indetta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di venti posti di categoria A, riservata al personale indicato dall'art. 7, comma 4, della l. n. 40/2025, presso il Dipartimento Casa Italia. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di autotutela, in data 21 gennaio 2026, disponendo la reintegrazione del ricorrente nella procedura e riconducendo l'errore alla scarsa chiarezza nella redazione del curriculum vitae. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 165/2001
La procedura di mobilità oggetto della controversia è stata indetta ai sensi di questa disposizione.
art. 7, comma 4, l. 40/2025
La disposizione individuava il personale cui era riservata la procedura di mobilità.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento di autotutela che reintegra il ricorrente nella procedura e rimuove integralmente l'effetto lesivo dell'atto impugnato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, se le parti concordano sul venir meno dell'interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfi sostanzialmente la pretesa dedotta in giudizio, rendendo non più attuale la controversia sull'atto originariamente impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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