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Sentenza

Sentenza n. 12505/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento che ha disposto “il recupero del corrispettivo economico di numero 30 ore e 54 minuti pari al debito accumulato dall’assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria -OMISSIS- partita stipendiale -OMISSIS-al 31 marzo 2025”;

Giustizia amministrativa202506174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero del corrispettivo economico relativo a un debito orario asseritamente pari a 30 ore e 54 minuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La dipendente ha impugnato il provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 23 aprile 2025, notificato il 28 aprile 2025, deducendo che fosse ingiusto, incompleto per la mancata indicazione dei dettagli necessari, erroneo, carente di motivazione e comunque viziato nella sua regolarità. La controversia riguardava il recupero economico delle ore di debito orario imputate alla dipendente. Il TAR ha preliminarmente qualificato la controversia come rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché l’atto incideva su diritti soggettivi relativi agli obblighi patrimoniali derivanti dall’esecuzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione penitenziaria. Ha quindi ritenuto necessario verificare non solo i vizi formalmente dedotti, ma l’effettiva sussistenza e consistenza del debito orario. A seguito della verificazione disposta dal Tribunale sui dati registrati nei portali applicativi dell’Amministrazione, è risultato che il debito effettivamente imputabile ammontava a 23,75 ore, anziché alle 30 ore e 54 minuti contestati dall’Amministrazione. La differenza dipendeva dal computo della pausa pranzo di 30 minuti, non inclusa nell’orario netto di lavoro, pari a 7 ore e 12 minuti, corrispondente a 7 ore e 42 minuti lordi comprensivi della pausa.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo non corretta la quantificazione amministrativa del debito orario. La dipendente è tenuta a restituire, o a recuperare mediante prestazione lavorativa, il compenso corrispondente a 24,15 ore, e non a 30,54 ore, secondo la quantificazione indicata in motivazione e nel dispositivo sostanziale della decisione. Il Collegio ha affermato che la pausa pranzo prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 è un diritto irrinunciabile del lavoratore e non è computabile nell’orario di lavoro netto quando la giornata lavorativa è pari a 7 ore e 12 minuti. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza. Il compenso del verificatore, liquidato in euro 1.500,00, è stato posto in solido a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 66/2003

    il diritto alla pausa pranzo di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 66/2003 è un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore

    La pausa è irrinunciabile e, nell’orario giornaliero considerato, non può essere computata nell’orario netto di lavoro; la giornata lavorativa è pari a 7 ore e 12 minuti netti, ovvero 7 ore e 42 minuti lordi comprensivi della pausa.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al recupero di somme o di ore derivanti dall’esecuzione del rapporto di lavoro del personale penitenziario, il giudice amministrativo esercita la giurisdizione esclusiva quando sono coinvolti diritti e obblighi patrimoniali del rapporto di servizio.
  • Quando l’Amministrazione dispone il recupero economico di un debito orario, il giudice deve verificare l’effettiva sussistenza e consistenza del debito, anche mediante verificazione dei dati di presenza, oltre i vizi formali dedotti contro l’atto.
  • La pausa prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 è irrinunciabile e, ove non costituisca tempo di lavoro secondo la disciplina applicabile, non può essere conteggiata nell’orario netto utile ai fini della determinazione del debito orario.
  • Il recupero economico o lavorativo di un debito orario è legittimo soltanto nei limiti della quantità di ore effettivamente accertata; una quantificazione amministrativa eccedente deve essere rideterminata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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