Cassazione Penale, Ordinanza n. 35693/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi quattro di arresto, con concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, per un reato contestato come commesso a Bologna il 10 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 14 del 2017. Con l'unico motivo di ricorso l'imputata deduceva l'eccessività della pena, chiedendone una ulteriore mitigazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica e meramente assertiva, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputata quale elemento ostativo a un trattamento sanzionatorio più favorevole; ha inoltre osservato che il giudice di primo grado aveva già concesso le attenuanti generiche nel massimo grado.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, D.L. n. 14 del 2017
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto materiale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso sulla quantificazione della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura apodittica e non argomentata è inammissibile.
- La richiesta di ulteriore riduzione della pena non può limitarsi a prospettare in astratto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ma deve indicare quali criteri di commisurazione sarebbero stati illegittimamente trascurati o mal valutati.
- La presenza di precedenti penali può essere legittimamente valorizzata dal giudice di merito per escludere o limitare una ulteriore mitigazione della pena, specie quando siano già state concesse attenuanti generiche nella massima estensione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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