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Sentenza

Sentenza del 06/06/2021 n. 7899 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava tre avvisi di accertamento (anni 2008, 2009, 2010) emessi nei confronti della società P. C. S.r.l. per IRES, IRAP, IVA e sanzioni; sosteneva l'illegittimità degli atti e dichiarava interesse a farli valere in proprio in quanto la notificazione a lui poteva risultare pregiudizievole e si richiamava a precedenti giurisprudenziali per affermare la propria legittimazione ad impugnare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di "legitimatio ad causam", confermando che gli avvisi erano indirizzati alla società P. C. S.r.l. e non al ricorrente in proprio. Il Collegio ha ritenuto che, salvo diversa indicazione dell'atto che identifichi il soggetto come destinatario o come soggetto passivo, non possa agire in proprio chi non è titolare formale del diritto dedotto in giudizio. Sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997

    Definisce il procedimento specifico per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e accessorie, stabilendo gli elementi che devono figurare nell'atto (dati del trasgressore, elementi probatori e criteri per la determinazione delle sanzioni). Tale disciplina ha sostituito il previgente regime di responsabilità solidale dell'art. 98 DPR 602/1973.

  • D.Lgs. 472/1997

    art. 9, primo periodo, primo comma

    Norma richiamata come base per la determinazione della sanzione unica amministrativa; usata dall'Ufficio per quantificare l'importo irrogato al presunto responsabile.

  • D.P.R. 602/1973

    Norma abrogata dal D.Lgs. 472/97 che, nel precedente assetto, prevedeva la responsabilità solidale per pagamento di soprattasse o pene pecuniarie di chi aveva la rappresentanza; il suo regime rendeva possibile l'interesse diretto di terzi rappresentanti a impugnare l'atto, situazione ormai superata.

  • D.P.R. 600/1973

    Attribuisce ai fini tributari la rappresentanza a chi ha l'amministrazione di fatto solo nel caso in cui la rappresentanza legale non sia determinabile secondo le norme del diritto civile; quindi l'amministratore di fatto rileva limitatamente a tale ipotesi.

  • Codice di procedura civile

    Disciplina la sostituzione processuale e, per relazione, sottolinea il principio che fuori dai casi previsti dalla legge nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui; il giudice verifica la legittimazione sulla base della domanda introduttiva.

  • Codice di procedura civile

    art. 145 c.p.c. (richiamato)

    Richiamato insieme alle norme sulla notifica alle persone giuridiche per sottolineare che la notifica deve essere effettuata nei confronti del rappresentante legale risultante da documenti ufficiali, e che l'amministratore di fatto non sostituisce, per certezza, la figura del rappresentante legale nel caso di società di capitali.

  • D.L. 137/2020 e D.L. 44/2021

    art. 27 D.L. 137/20; art. 6 D.L. 44/2021

    Richiamate esclusivamente per motivi organizzativi e procedurali relativi allo svolgimento delle udienze in remoto durante la pandemia.

Massime di principio

  • Se un atto impositivo è notificato formalmente a una società di capitali, l'interesse a impugnare spetta, in via ordinaria, alla società o al suo legale rappresentante risultante dagli atti ufficiali; un soggetto che non agisca in tale veste può essere dichiarato privo di legittimazione ad agire.
  • L'amministratore di fatto non equivale automaticamente al rappresentante legale nelle società di capitali: la certezza delle notifiche richiede riferimenti ai dati pubblici (registro delle imprese) e alla nomina formale degli amministratori.
  • La possibilità per un privato di impugnare in proprio un atto indirizzato a un altro soggetto sussiste solo se l'atto stesso lo indica come destinatario o soggetto passivo, ovvero se la normativa attribuisce espressamente la responsabilità personale (es. specifica individuazione nell'atto, o norme che prevedono responsabilità personale).
  • In casi complessi con notevole sovrapposizione tra aspetti penali, amministrativi e societari, conviene verificare: a) chi è formalmente destinatario dell'atto; b) se esistono contestazioni autonome nei confronti della persona fisica (es. contestazione ex art. 16 D.Lgs. 472/97); c) l'opportunità di far impugnare l'atto dalla società tramite il suo legale rappresentante o di chiedere la regolarizzazione della notificazione prima di proporre ricorso.
  • Prima di proporre ricorso, accertare la correttezza formale della notificazione (intestazione, soggetto destinatario) e, se si ritiene pregiudicato, richiedere preventivamente chiarimenti all'Ufficio o, se esistente, impugnare l'atto di contestazione personale rivolto al singolo (se notificato separatamente).
  • La verifica della legittimazione ad agire si effettua sulla base della domanda introduttiva: la prospettazione del ricorrente deve indicare chiaramente la titolarità del diritto dedotto in giudizio, altrimenti il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'azione.

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