Sentenza del 07/06/2021 n. 788 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 - Correzione di errore materiale o di calcolo - Necessità - Disconoscimento perdite pregresse - Iscrizione a ruolo diretta - Illegittima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973: l'Ufficio ha azzerato il riporto di una perdita maturata nel 2010 e dichiarata nel modello Unico 2014 per il periodo d'imposta 2013, perché il contribuente non aveva presentato le dichiarazioni relative agli anni 2011 e 2012. L'Agenzia ha iscritto a ruolo la maggiore imposta risultante senza alcun provvedimento di accertamento motivato, ritenendo l'errore emerso dal controllo cartolare. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'uso dell'art. 36-bis, sostenendo che la vicenda richiedeva una valutazione giuridica (accertamento d'ufficio ai sensi dell'art. 41 DPR 600/1973) e non poteva essere risolta tramite iscrizione a ruolo per correzione di mero errore materiale o di calcolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di A.A. La cartella di pagamento (importo iscrizione a ruolo euro 6.510,68; azzeramento perdita euro 14.179,00) è stata ritenuta illegittima poiché l'uso della procedura di cui all'art. 36-bis non era appropriato: la questione richiedeva un accertamento d'ufficio motivato ex art. 41 DPR 600/1973. L'Ufficio è condannato alle spese di lite per complessivi euro 1.000,00 per questo grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. 600/1973
comma 2, lettere (riferimento alla disciplina delle ipotesi di correzione e iscrizione a ruolo)
La norma consente l'iscrizione a ruolo diretta solo quando la maggior imposta sia determinata tramite controllo meramente cartolare o correzione di errori materiali o di calcolo rilevabili ictu oculi; non è applicabile quando sia necessaria una valutazione giuridica o istruttoria che imponga un atto di accertamento motivato.
art. 41 D.P.R. 600/1973
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Amministrazione deve procedere mediante accertamento d'ufficio; quando è richiesta valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'utilizzo di perdite pregresse occorre un atto motivato ex art. 41.
art. 54-bis D.P.R. 633/1972
Norma analoga per l'IVA: l'iscrizione a ruolo diretta è ammessa solo per errori rilevabili cartolarmente; richiede interpretazione coerente con i limiti dell'art. 36-bis per le imposte dirette.
art. 15 D.L.vo n. 546/1992
Principio sulla soccombenza e rimborso delle spese di lite; la parte soccombente è condannata alle spese processuali.
art. 91 c.p.c.
Norma di riferimento per la liquidazione delle spese di giudizio (criteri per la condanna alle spese).
Giurisprudenza (Cass. civ. n. 14949/2018, n. 11292/2016, n. 21349/2012, n. 25459/2014 e altri)
Orientamento maggioritario della Cassazione richiamato: l'iscrizione a ruolo diretta ai sensi dell'art. 36-bis è ammissibile solo per errori 'ictu oculi' e per ipotesi tassative; quando occorre un'indagine interpretativa o una valutazione giuridica, l'Ufficio deve adottare un atto di accertamento motivato per garantire il diritto di difesa del contribuente.
Massime di principio
- L'art. 36-bis DPR 600/1973 deve essere usato soltanto per correzioni immediate e materialmente rilevabili (errori di calcolo o materiali e incongruenze direttamente desumibili dalla documentazione presentata).
- Quando il controllo richiede una valutazione documentale o giuridica (es. verifica della spettanza di perdite pregresse, controlli a ritroso per omessa presentazione di dichiarazioni), l'Ufficio deve procedere mediante accertamento d'ufficio motivato (art. 41 DPR 600/1973) e non con iscrizione a ruolo diretta.
- Il mero utilizzo di procedure automatizzate non autorizza automaticamente l'emissione di cartelle ai sensi dell'art. 36-bis se dal controllo emerge la necessità di un'istruttoria o di una spiegazione motivata dell'Ufficio.
- Per il contribuente: conservare e, se richiesto, esibire documentazione che giustifichi perdite pregresse e rispondere tempestivamente nelle fasi amministrative per evitare che l'Ufficio proceda ad accertamenti d'ufficio.
- Per l'Amministrazione: quando si individua una possibile violazione che implichi valutazioni giuridiche o istruttorie, è prudente emettere un avviso di accertamento motivato anziché iscrivere a ruolo d'ufficio l'importo derivante da una presunta correzione cartolare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →