Sentenza del 07/06/2021 n. 2845 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tares/Tarsu/Tia - Rendita castale - Atti modificativi - Efficacia - Base imponibile - Rendita vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione - Rettifiche per errori o per sentenza - Effetto "ex tunc" - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TIA/TARES/TARI per gli anni 2010-2014 (importo complessivo €4.527,00) per occupazione dell'immobile sito in BBBBBBBB, Via xxxxxx, foglio xx part. xxx. La ricorrente ha dedotto che la rendita catastale dell'immobile era stata soppressa per duplicazione con provvedimento di variazione n. RMxxxxx del 24.08.2017 e che i pagamenti erano stati effettuati relativamente all'immobile effettivamente in suo possesso; ha quindi chiesto l'esclusione della sua responsabilità tributaria per quegli anni.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado. È stato accertato in modo incontestabile che la rendita catastale era stata soppressa per duplicazione con provvedimento di variazione n. RMxxxxx del 24.08.2017 e che la contribuente aveva pagato per l'immobile realmente in suo possesso. Conseguentemente la contribuente non era tenuta al pagamento delle tariffe oggetto dell'avviso di accertamento per gli anni 2010-2014. La Corte ha precisato che la circostanza che la rettifica catastale sia stata adottata nel 2017 non osta a tale conclusione, richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione (nn. 24279/2019 e 20463/2017) secondo i quali la decorrenza annuale delle variazioni catastali (art.5, comma secondo, D.Lgs. 504/1992) opera solo se la variazione deriva da errore del contribuente e non quando la rettifica, con effetto ex tunc, deriva da sentenza definitiva o da errore di fatto evidente e incontestabile dell'ufficio. Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 5, comma secondo
art. 5 comma secondo D.Lgs 504/1992
La norma stabilisce che le variazioni delle rendite catastali decorrono dall'anno successivo alla loro annotazione; la giurisprudenza interpreta che tale decorrenza si applica quando la variazione è dovuta a errore di fatto del contribuente, ma non quando la rettifica ha effetto ex tunc per sentenza o per errore evidente ed incontestabile dell'ufficio
Corte di Cassazione
Cass. nn. 24279/2019 e 20463/2017
Le pronunce affermano che la regola della decorrenza annuale non opera se la rettifica deriva da un atto con efficacia ex tunc (per sentenza definitiva o per errore di fatto palese dell'ufficio); in tali casi la rettifica si estende retroattivamente agli anni interessati
Massime di principio
- La variazione di rendita catastale decorre dall'anno successivo alla annotazione solo quando la rettifica è dovuta a errore del contribuente; non si applica invece quando la rettifica ha effetto ex tunc per sentenza o per errore evidente dell'ufficio.
- Se la rettifica catastale è adottata a seguito di sentenza definitiva o emerge che l'errore è stato commesso dall'ente impositore con carattere di evidenza e incontestabilità, la base imponibile va rettificata con efficacia retroattiva agli anni interessati e l'obbligo di pagamento per quegli anni viene meno.
- La tardiva adozione dell'atto di variazione (es. nel 2017) non preclude di per sé l'esclusione di responsabilità per anni anteriori, quando ricorrono i presupposti dell'effetto ex tunc.
- Il contribuente deve provare i pagamenti e l'effettivo bene posseduto; la prova che i versamenti riguardavano un diverso immobile oggettivamente comprovabile rafforza la sua posizione.
- In controversie di carattere essenzialmente interpretativo è frequente la compensazione delle spese di lite; valutare la possibilità di ottenere compensazione se la questione è prevalentemente giuridica.
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