Sentenza del 07/06/2021 n. 2847 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Principio generale della consumazione del potere di impugnazione - Proposizione appello - Esaurimento facoltà di critica - Successiva impugnazione - Ammissibilità - Condizioni - Prima impugnazione invalida, non già dichiarata inammissibile o improcedibile e rispetto termine decadenziale - Sono tali - Altre ipotesi - Inammissibilità successiva impugnazione - Rinuncia alla prima impugnazione - Effetti - Ammissibilità della seconda validamente instaurata prima della rinuncia - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si contestava la possibilità di proporre una seconda impugnazione autonoma dopo che la parte aveva già esercitato un primo appello validamente instaurato. Il principio applicato è quello della consumazione del potere di impugnazione: chi esercita il potere di impugnare esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica e, salvo specifiche eccezioni, non può proporre una successiva impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo appello autonomo quando il primo ricorso in appello era stato validamente instaurato sotto il profilo processuale, anche se successivamente il primo veniva rinunciato. Sono previste deroghe: la seconda impugnazione è ammissibile solo se la prima risulta invalida, non è ancora stata dichiarata inammissibile o improcedibile e si rispetta il termine decadenziale previsto dalla legge. La sentenza richiama e conferma i precedenti Cass. 24332/2016 e 8552/2020.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art.44
Disciplina i termini e le modalità di proposizione dei ricorsi in materia tributaria; interpretato nel senso che il termine decadenziale e le regole di ammissibilità devono essere rispettati per poter ritenere ammessa una successiva impugnazione in presenza di una prima invalida
d.lgs. 546/92, art.53
Regola l'esercizio del potere di impugnazione e le sue conseguenze processuali; interpretato quale base normativa della regola sulla consumazione del potere di impugnazione
Cass. 24332/2016
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio per cui il primo appello validamente instaurato esaurisce la facoltà di proporre un successivo ricorso autonomo
Cass. 8552/2020
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio della consumazione del potere di impugnazione e delle condizioni in cui una seconda impugnazione può essere ammessa
Massime di principio
- La proposizione valida di un primo appello consuma il potere di impugnazione: non è possibile proporre una seconda impugnazione autonoma sullo stesso atto o decisione.
- Una seconda impugnazione può essere ammessa soltanto se la prima è invalida, non è stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e la seconda viene proposta nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
- La semplice rinuncia successiva al primo appello non rende ammissibile una seconda impugnazione: la validità dell'instaurazione processuale iniziale è determinante.
- Per evitare di perdere la possibilità di contestare, il difensore deve valutare attentamente la correttezza formale del primo ricorso prima del deposito; ove si temano vizi di forma, è preferibile non instaurare un primo appello valido o curarne l'invalidità tempestivamente.
- Se si intende modificare le argomentazioni o ampliare la critica alla decisione già impugnata, è opportuno farlo nell'ambito del primo appello valido (integrazioni/memorie) piuttosto che promuovere un secondo ricorso autonomo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 7 giu 2021Sentenza del 07/06/2021 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →