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Sentenza

Sentenza del 07/06/2021 n. 2844 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Contestata deducibilità e detraibilità - Artt. 39, d.P.R. n. 600/73 e 54 d.P.R. 633/72 - Fattura è documento idoneo a rappresentare costo - Art. 21, d.P.R. n.633/72 - E' tale - Prova inesistenza oggettiva dell'operazione - Onere gravante su amministrazione finanziaria - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Requisiti di gravità precisione e concordanza - Necessità - Prova contraria - Onere del contribuente - E' tale - Buona fede e inconsapevole partecipazione al meccanismo fraudolento - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato la deducibilità e la detraibilità di costi IVA e fiscale sostenendo che alcune fatture rappresentassero operazioni oggettivamente inesistenti. La questione centrale è se e come l'ufficio possa provare l'inesistenza delle operazioni e quale onere probatorio ricada sul contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento se l'Ufficio dimostra che le fatture sono mera apparenza cartolare di operazioni mai poste in essere. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti. Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, grava sul contribuente l'obbligo di fornire prova contraria circa la propria buona fede e la inconsapevole partecipazione al meccanismo fraudolento. In sostanza l'accertamento è valido se l'Ufficio prova l'inesistenza e il contribuente non dimostra efficacemente la buona fede.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973

    L'art. 39 viene richiamato come norma che disciplina l'attività di accertamento fiscale e gli strumenti probatori dell'Ufficio; interpretato nel senso che l'ufficio può fondare l'accertamento anche su indizi e presunzioni quando dimostrino in modo grave, preciso e concordante l'inesistenza delle operazioni.

  • d.P.R. n. 633/1972 - art. 21

    La fattura è considerata documento idoneo a rappresentare un costo e quindi costituisce prova apparente della sussistenza dell'operazione; ciò non esonera l'ufficio dall'onere di dimostrare la fittizietà dell'operazione quando la contesti.

  • d.P.R. n. 633/1972 - art. 54

    Richiamato nel contesto della detraibilità IVA; l'art. 54 è posto in relazione alla contestazione della detrazione quando le fatture non corrispondono a operazioni reali, e la giurisprudenza consente la disconoscibilità della detrazione se l'Ufficio provi l'inesistenza.

Massime di principio

  • La fattura è prova apparente del costo/diritto alla detrazione, ma non è prova definitiva dell'operazione reale.
  • L'onere di provare che una fattura è cartolare e che l'operazione non è stata effettuata grava sull'Amministrazione finanziaria; può avvalersi di presunzioni semplici solo se queste sono gravi, precise e concordanti.
  • Se l'Ufficio dimostra l'inesistenza tramite presunzioni adeguate, il contribuente deve fornire la prova contraria, in particolare dimostrando la propria buona fede e la inconsapevole partecipazione a eventuali frodi.
  • La buona fede del contribuente non si presume: è necessario documentarla con elementi concreti (rapportazioni contrattuali reali, prove di esecuzione della prestazione, tracciabilità dei pagamenti, controlli e diligence interna).
  • In pratica, per minimizzare il rischio di disconoscimento delle fatture, il contribuente dovrebbe conservare documentazione esaustiva dell'operazione commerciale, evidenze di esecuzione e misure di due diligence sui fornitori.
  • Le presunzioni usate dall'Ufficio devono essere valutate nel loro insieme e possono costituire prova sufficiente se formano un quadro probatorio coerente; tuttavia ogni caso va valutato concretamente e l'esito dipende dall'efficacia della prova contraria del contribuente.

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