Regolamento (UE) 2018/1079
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, classificandolo tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L'autorizzazione si basa sulla valutazione favorevole dell'EFSA, che non ha riscontrato effetti negativi per animali, consumatori o ambiente alle condizioni d'uso proposte. Il testo stabilisce inoltre condizioni d'impiego, requisiti di sicurezza per gli utilizzatori, metodi di analisi e una durata dell'autorizzazione fino al 20 agosto 2028.
Autorizzazione dell'uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, con specifiche condizioni d'impiego e di etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riferimento all'immissione sul mercato e all'uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo zootecnico per mangimi destinati a suinetti svezzati. L'autorizzazione riguarda il titolare Lactosan GmbH & Co. KG ed è limitata alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato. Non emergono esclusioni generali, ma l'uso è circoscritto alla specie animale indicata e fino a un peso corporeo massimo di 35 kg; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 per suinetti svezzati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA, che non ha rilevato effetti negativi sulla salute animale, umana o sull'ambiente alle condizioni proposte.
Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all'alimentazione animale. La domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3. La Commissione constata che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e, pertanto, dispone l'autorizzazione del preparato.
Ambito dell'autorizzazione e classificazione
L'articolo 1 qualifica il prodotto come additivo appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell'autorizzazione è Lactosan GmbH & Co. KG. Il regolamento riguarda esclusivamente il preparato specificato nell'allegato e il suo impiego come additivo destinato all'alimentazione animale secondo le condizioni stabilite.
Condizioni di impiego per i suinetti svezzati
L'allegato indica che il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 deve contenere almeno 1 × 10^10 CFU per grammo di additivo ed è presentato in forma solida. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343. Il tenore minimo nel mangime completo è fissato a 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L'utilizzo è limitato ai suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo.
Prescrizioni operative e sicurezza per gli utilizzatori
L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l'uso deve avvenire mediante dispositivi di protezione individuale.
Metodi di analisi e controlli
Per l'identificazione del ceppo nell'additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali, il regolamento rinvia alla PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato). Per la quantificazione del preparato è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, conforme alla norma EN 15784. Il testo richiama anche la verifica del metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Durata dell'autorizzazione e efficacia temporale
L'autorizzazione ha durata fino al 20 agosto 2028, data indicata nell'allegato come fine del periodo di autorizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori italiani del settore mangimistico, il regolamento consente l'impiego del preparato solo nel perimetro tecnico descritto nell'allegato e impone attenzione alle condizioni di etichettatura/istruzioni, ai limiti di dosaggio e alle misure di tutela degli utilizzatori. La conformità deve essere verificata sia sul piano della composizione del prodotto sia sul piano documentale e operativo, anche in relazione ai controlli analitici previsti.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato
L'articolo 1 autorizza il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni ivi previste.
Base giuridica e valutazione scientifica
L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata conformemente all'articolo 7 di tale regolamento e il parere EFSA del 6 marzo 2018, che conclude per l'assenza di effetti negativi e per l'efficacia del preparato nei suinetti svezzati.
Condizioni d'uso e specifiche tecniche
L'allegato indica che il preparato contiene almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, in forma solida, con spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343. Il tenore minimo previsto è 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo, con umidità al 12%. L'uso è riservato ai suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo.
Istruzioni per uso e sicurezza degli utilizzatori
L'allegato richiede che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale.
Metodi di analisi
Per l'identificazione del Bacillus subtilis DSM 28343 nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi è previsto l'uso dell'elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, conforme alla norma EN 15784.
Durata dell'autorizzazione
L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 20 agosto 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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