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Ordinanza

Ordinanza n. 1730/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) del bando di concorso pubblico del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale unico del reclutamento il 1° aprile 2025, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, per il conferimento di 196 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in particolare nella parte in cui prevede all’art. 3, co. 1, lett. d) – fra i requisiti di partecipazione e cause di esclusione – il “non aver compiuto il 30° anno di età”, nonché nella parte in cui prevede, all’art. 4, l’invio della domanda di partecipazione esclusivamente mediante modalità telematiche e di conseguenza impedisce ai ricorrenti di generare validamente la richiesta di partecipazione al concorso per mancanza del requisito anagrafico del non superamento dei 30 anni; 2) del Decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di Commissario, il non aver compiuto il trentesimo anno di età; 3) dei provvedimenti impliciti di mancata ammissione al concorso degli odierni ricorrenti per carenza del requisito anagrafico del “non aver compiuto il 30° anno di età”, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito agli stessi di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti; e per l’adozione delle misure cautelari, anche monocratiche idonee a ordinare alla P.A. di consentire la partecipazione dei ricorrenti alla procedura, mediante rettifica della lex specialis e della piattaforma digitale, o altra misura equivalente, con sospensione degli effetti escludenti derivanti dal limite di età di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del bando; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti al concorso in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge; il tutto previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con la direttiva 2000/78/CE e, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE, con riferimento all’art. 3, co. 1, del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dall’art. 1 d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, per contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione fondata sull’età.

Giustizia amministrativa202505938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso per 196 posti di Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite di età di 30 anni, e conseguenti provvedimenti impliciti di mancata ammissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli otto ricorrenti hanno impugnato il bando del 28 marzo 2025 e il decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018 nella parte in cui subordinano la partecipazione al concorso per Commissario della Polizia di Stato al requisito di non aver compiuto il trentesimo anno di età. Hanno contestato anche la modalità esclusivamente telematica di presentazione della domanda, sostenendo che il meccanismo della piattaforma impediva loro di completare validamente la candidatura per carenza del requisito anagrafico. È stata dedotta la contrarietà del limite di età al principio eurounitario di non discriminazione fondata sull’età, con richiesta di disapplicazione delle norme interne contrastanti con la direttiva 2000/78/CE e, ove necessario, di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Sono state inoltre formulate domande cautelari e risarcitorie, anche in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance. Dopo l’ammissione interinale disposta con decreto e ordinanza cautelari, nelle note depositate prima della camera di consiglio è stato precisato che soltanto due ricorrenti, Fiore e Montalto, conservavano interesse al ricorso, avendo superato le prove selettive ed essendo stati ammessi alla prova orale, non ancora calendarizzata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né esaminato in via conclusiva la legittimità del limite anagrafico o la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione. Ha confermato, limitatamente ai ricorrenti Fiore e Montalto, la misura cautelare già concessa con il decreto del 16 maggio 2025 e l’ordinanza del 23 giugno 2025. Ha ordinato al Ministero dell’Interno di sottoporre tali ricorrenti alla prova orale e, in caso di superamento, a ogni ulteriore prova o verifica prevista dalla lex specialis e non ancora espletata. L’amministrazione dovrà depositare una relazione documentata e aggiornata sugli esiti delle prove e sugli eventuali atti medio tempore adottati in relazione alle loro posizioni, anche alla luce della più recente pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000

    La disposizione è indicata dai ricorrenti come norma interna da disapplicare, ove contrastante con il principio eurounitario di non discriminazione fondata sull’età.

  • art. 1 d.lgs. 95/2017

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 334/2000.

  • direttiva 2000/78/CE

    Invocata dai ricorrenti quale fonte del principio di non discriminazione fondata sull’età.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato a fondamento delle domande di risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, per perdita di chance.

Massime di principio

  • In una controversia relativa all’esclusione da un concorso, quando l’ammissione interinale consenta ai candidati di superare le prove selettive e di accedere alla prova orale, il giudice può confermare la tutela cautelare e ordinare all’amministrazione di consentire la prosecuzione della procedura, senza definire anticipatamente il merito della questione sulla legittimità del requisito contestato.
  • La tutela cautelare può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di svolgere le prove non ancora espletate e di depositare una relazione documentata sugli esiti e sugli atti adottati, così da consentire al giudice di valutare l’evoluzione concreta della posizione del ricorrente nella successiva fase del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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